• Stagione sportiva: 2007/2008
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 13 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 29 luglio 2008
3) RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: • INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PESCE GIULIANO; • PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 50.000,00 ALLA RECLAMANTE; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 91, COMMA 2 N.O.I.F. E 2, COMMA 4 DEL PREVIGENTE
C.G.S., OGGI 4, COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN del 10.1.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 13 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 29 luglio 2008
3) RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: • INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PESCE GIULIANO; • PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 50.000,00 ALLA RECLAMANTE; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 91, COMMA 2 N.O.I.F. E 2, COMMA 4 DEL PREVIGENTE
C.G.S., OGGI 4, COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN del 10.1.2008)
Il deferimento della Ternana S.p.A. e del suo dirigente signor Giuliano Pesce trae origine da una denuncia dell’Associazione Italiana Calciatori, che segnalava alle autorità federali gravi violazioni degli obblighi di correttezza e probità di cui all’art. 1 C.G.S., nonché dell’obbligo di assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva di cui all’art. 91 NOIF. Dopo ampie indagini, il Procuratore Federale ha deferito la società e il dirigente Pesce con provvedimento del 25.9.2007 sostenendo, in particolare: a) “che alcuni calciatori tesserati con la società Ternana Calcio, nonostante loro ripetute richiese, non venivano ammessi agli allenamenti con la prima squadra e venivano privati di attrezzature idonee alla preparazione atletica, in violazione dell’art. 10 dell’accordo collettivo che tuttora regola i rapporti tra le società di Serie C e gli atleti, nonché dell’art. 91 delle NOIF”…… b) “che alcuni di quegli atleti si rivolgevano al Collegio Arbitrale per chiedere il reintegro nelle attività della prima squadra, e che tale Organo disponeva in conformità”…… c) “che, nonostante quelle decisioni, la società impediva a quei calciatori di allenarsi con la prima squadra, permettendoglielo solo a seguito dell’intervento della Polizia, chiamata dagli stessi atleti”…… All’udienza dell’ 8.1.2008, rigettati tutti i rilievi difensivi avanzati dalla società ricorrente, la Commissione Disciplinare Nazionale ha irrogato al Pesce la sanzione dell’inibizione per 6 mesi, ed alla società Ternana Calcio la penalizzazione di un punto in classifica generale da scontarsi nella Stagione Sportiva già in atto, nonché l’ammenda di € 50.000,00, così come richiesto dalla Procura Federale. Nella memoria con cui si rivolge a questa Corte per ottenere la riforma del provvedimento, la società reclamante contesta innanzitutto la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica. A tal fine richiama copiosa giurisprudenza per enuclearne i principii: - che la sanzione irrogata debba essere espressamente prevista dalla norma federale; - che la penalizzazione di punteggio è sanzione che può applicarsi solo quando i comportamenti non regolamentari delle società producano vantaggi nella competizione sportiva; - che nelle competizioni dilettantistiche tale sanzione si applichi anche come monito per salvaguardare l’incolumità delle terne arbitrali; - che tale sanzione debba sempre essere giustificata e motivata. Richiede perciò l’annullamento della sanzione della penalizzazione, perché irrogata al di fuori dei limiti consolidati dalla giurisprudenza sportiva e non motivata. La C.G.F. osserva che la penalizzazione di 1 punto appare eccessivamente gravosa nel caso di specie. Quanto alla ricostruzione dei fatti avvenuti il 16.2.2007 durante un ritiro ad Acquasparta, la ricorrente lamenta la discordanza delle dichiarazioni dei calciatori e la mancata acquisizione del verbale della DIGOS da parte della Procura Federale. La C.G.F. osserva in merito che l’episodio appare sufficientemente delineato nei suoi aspetti rilevanti sul piano disciplinare. Sulle posizioni personali dei singoli calciatori che, esclusi dagli allenamenti, si sono rivolti alla AIC e hanno dato inizio al procedimento, la società Ternana avanza rilievi sulle singole situazioni, che in gran parte risultano già delibati dapprima dal Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C e poi dalla stessa Commissione Disciplinare Nazionale. In particolare, si argomenta in base al fatto che nelle prime gare utili successive ai lodi arbitrali che hanno imposto alla società di reintegrare i calciatori nell’organico, gli stessi atleti siano stati immediatamente schierati in campo, cosa che sarebbe stata impossibile per calciatori che non avevano potuto allenarsi per lunghi periodi. Sul punto la C.G.F. osserva che la deduzione difensiva opposta dalla reclamante è piuttosto debole, giacché è da credersi, piuttosto, che la forma fisica dei professionisti in questione sia stata mantenuta con sedute di allenamento private, che non smentiscono affatto la ricostruzione, in fatto, prospettata dalla Procura Federale e fatta propria dalla Commissione Disciplinare Nazionale. La Ternana rileva inoltre che le controversie che hanno opposto la società ai calciatori e che si sono concluse con arbitrati favorevoli a questi ultimi non devono riverberarsi automaticamente nella sfera disciplinare, poiché sia l’accordo collettivo di categoria (art. 16) sia la dottrina interpretano l’ordinamento nel senso che non ogni violazione della correttezza del rapporto di tesseramento abbia effetti disciplinari e prevede una sanzionabilità su quel piano. La reclamante rileva, altresì, verbalmente in udienza, che il Collegio Arbitrale avrebbe dovuto semmai segnalare alla Procura Federale la rilevanza disciplinare dei fatti accertati. La C.G.F. osserva in merito che il comportamento tenuto dalla società e per essa dallo squalificato signor Pesce ha determinato una violazione del rapporto di lealtà che la società deve tenere nei confronti dei propri tesserati, mettendoli in condizione di esercitare al meglio la propria attività professionale, condizione questa contenuta nel rapporto sinallagmatico che è alla base della prestazione sportiva. Ulteriore osservazione della società reclamante rileva la carenza del quadro probatorio presentato dall’Ufficio Indagini, che avrebbe omesso di ascoltare altri calciatori oltre a quelli che avevano avuto contrasti con la società. Allega all’uopo anche un DVD contente fasi degli allenamenti. A giudizio della reclamante, infatti, l’Ufficio Indagini avrebbe dovuto accertare direttamente lo svolgersi dei fatti durante gli allenamenti. La C.G.F. osserva che non rientra nelle proprie competenze l’esame delle procedure seguite nel corso delle indagini federali e che comunque appare irrituale la formulazione di tale capo d’impugnazione svincolata da qualsiasi censura relativa alla sentenza di primo grado. Quanto all’individuazione del signor Giuliano Pesce quale responsabile personale per le violazioni addebitate, la reclamante rileva che negli atti non risulta affatto preminente la posizione del dirigente sanzionato, il quale non appare menzionato in tutte le deposizioni dei calciatori, e che perciò non dovrebbe essere qualificato come responsabile unico o principale della condotta sanzionata. La Corte osserva che anche se in alcuni dei casi decisi per arbitrato il responsabile personale dei fatti risulta essere diverso dal signor Pesce, tuttavia il presente giudizio trae origine da atti di deferimento che hanno rilevato comportamenti specifici tenuti dal dirigente, e che l’eventuale coinvolgimento di altri dirigenti della società non modifica il procedimento instaurato nei confronti del Pesce, né rileva ai fini della valutazione della sua condotta, in quanto i comportamenti a lui ascritti risultano pacificamente in atti e non appaiono neppure contestati dalla difesa del Pesce. Per questi motivi la C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni annulla la sanzione di punti 1 in classifica. Conferma nel resto. Dispone, altresì, restituirsi la tassa reclamo.
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C.G.S., OGGI 4, COMMA 2 C.G.S.
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