F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 3 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 30 luglio 2008 4) A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. GOMEZ VAZ MILTON FINO AL 24.6.2008 SEGUITO GARA C.L. TERNI/ASD AUGUSTA FC DEL 25.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 733 del 28.5.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 3 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 30 luglio 2008
4) A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL
SIG. GOMEZ VAZ MILTON FINO AL 24.6.2008 SEGUITO GARA C.L. TERNI/ASD
AUGUSTA FC DEL 25.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a
Cinque – Com. Uff. n. 733 del 28.5.2008)
All’esito della gara del Campionato “Under 21” di Calcio a Cinque C.L. Terni/Augusta disputata
il 25.5.2008, il Giud ice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, sulla base di quanto riportato
nel referto arbitrale, infliggeva la squalifica fino al 24.06.2008all’allenatore dell’Augusta F.C., Gomez
Vaz Milton perché, espulso manteneva reiteratamente comportamenti offensivi e minacciosi nei
confronti dei direttori di gara, continuando, quindi, dalla tribuna ad impartire direttive ai propri
calciatori, nonché l’ammenda di € 250,00 alla società quale responsabile oggettiva (Com. Uff. n. 733
del 28.05.2008).
Contro tale pronuncia ha proposto appello a questa Corte la società punita, criticando l’operato dei
due arbitri che, a suo avviso, giustificherebbe la reiezione dell’allenatore e chiedendo una riduzione
della sanzione irrogata a quest’ultimo attraverso la “commutazione in giornate di squalifica da
scontare unicamente in gare del Campionato Under 21”.
L’appello non è fondato e va pertanto respinto.
La precisa descrizione delle ripetute condotte antiregolamentari poste in essere dal Gomez Vaz
Milton quale si ricava dalla lettura del rapporto arbitrale, giustifica ampiamente la sanzione, tutt’altro
che severa, inflitta al Giudice Sportivo, il quale correttamente ha dovuto tener conto, nella
quantificazione della pena, anche della pluralità e della diversità delle violazioni disciplinari
realizzate.
Segnatamente, l’aver l’allenatore continuato, benché espulso, a svolgere dalla tribuna, le proprie
attribuzioni, denota una pervicacia ed una totale assenza di resipiscenza che, già da sole, ostano a
qualsivoglia possibilità di accoglimento delle richieste societarie.
La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Augusta F.C. di Augusta
(Siracusa) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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