LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 247 DEL 22 aprile 2008 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. TORINO – Soc. INTERNAZIONALE

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 247 DEL 22 aprile 2008 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. TORINO – Soc. INTERNAZIONALE Il Giudice Sportivo, preso atto della rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS del Procuratore federale, pervenuta via fax alle ore 11.19 del 21 aprile 2008, in ordine al comportamento del calciatore Eugenio Corini (Soc. Torino) nei confronti del calciatore Dejan Stankovic (Soc. Internazionale), al 23° del primo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: in merito al segnalato episodio (una gomitata al capo del calciatore interista inferta dal Corini nel corso di un’azione di giuoco) il Direttore di gara, su richiesta di questo Ufficio, ha dichiarato, con fax pervenuto alle ore 12.08 del 21 aprile 2008, “In relazione al contatto gomito-viso tra Corini e Stankovic ravvisavo e valutavo involontaria l’azione”. Tale attestazione, suffragata dalle acquisite immagini televisive che documentano la favorevole posizione da cui l’Arbitro aveva potuto valutare l’accaduto, rende superfluo ogni ulteriore approfondimento, per l’inammissibilità ex art. 35 comma 1.3 CGS della “prova televisiva” in merito ad una condotta comunque “vista” dal Direttore di gara. P.Q.M. delibera di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio per l’inammissibilità della segnalazione ricevuta dal Procuratore federale.
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