F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CDN del 18.09.2008 (29) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PUGLIESE (Amministratore unico e Legale rappresentante Soc. US Avellino SpA) E DELLA SOCIETA’ US AVELLINO SpA (nota n. 681/104 pf08-09/SP/blp dell’11.8.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CDN del 18.09.2008 (29) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PUGLIESE (Amministratore unico e Legale rappresentante Soc. US Avellino SpA) E DELLA SOCIETA’ US AVELLINO SpA (nota n. 681/104 pf08-09/SP/blp dell’11.8.2008) Letti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 11 agosto 2008 nei confronti del Signor Massimo Pugliere, Amministratore Unico e Legale rappresentante della. US Avellino SpA per la violazione: A) dell’art. 8, comma 5. del CGS in relazione al par V, punto 1) dell’all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008 per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2008, la fideiussione bancaria a prima richiesta, dell’importo di € 207.000,00; B) dell’art. 8, comma 5. del CGS in relazione al par III, lett. B), punto 4) dell’all. A del C.U. 93/A del 5 maggio 2008, per non aver depositato entro il termine del 30 giugno 2008, l’attestazione in ordine all’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al marzo 2008 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al servizio sportivo; C) dell’art. 8, comma 5. del CGS in relazione al par IV, lett. A), punto 2), a e b dell’all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008, poiché, dalla certificazione della Lega competente, risultava al 30 giugno 2008 l’esistenza di debiti da parte dell’Avellino: 1. nei confronti della Lega Nazionale Professionisti per € 114.234,63 per “saldo c/campionato”; 2. nei confronti della FIFA per CHF 500,00 per spese procedurali; 3. nei confronti della società FC Modena, US Grosseto, Ascoli Calcio 1908, Chiedo Verona ed US Lecce per la mancata corresponsione della percentuale sugli incassi spettanti alle società ospitate; D) dell’art. 8, comma 5. del CGS in relazione al par III, lett. B), punto 5) dell’all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008 per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2008, l’attestazione in ordine all’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP, IVA, riferiti ai periodi d’imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006; e nei confronti della società US Avellino SpA a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante; letta la memoria difensiva depositata dai soggetti deferiti in data 15 settembre 2008; ascoltati il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione di 3 punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva per di 3 punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Soc. US Avellino SpA, oltre Euro 30.000 di ammenda con diffida, e l’inibizione per mesi 10 oltre Euro10.000.di ammenda per il Signor Massimo Pugliese; e l’inibizione per mesi 10 oltre Euro 10.000.di ammenda, nonché il legale dei deferiti, che ha concluso per il proscioglimento; rilevato che nel merito la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla documentazione depositata in giudizio; accertato che la Soc. Avellino ha integrato tutti gli adempimenti sopra elencati, nei termini e nelle modalità previste dal par. VII del CU 93/A del 5 maggio 2008; che indubbiamente tali adempimenti sono tardivi rispetto al termine perentorio del 30 giugno 2008; che tale condotta inadempiente non trova valida giustificazione nelle vicissitudini processuali penali che hanno determinato il sequestro penale delle azioni della società e le conseguenti lungaggini, non avendo alcuna incidenza sull’adempimento degli obblighi gestionali-amministrativi, i quali, a ben vedere, non sono inibiti dalla predetta misura cautelare, ma soltanto resi più complicati; ritenuto, sotto tale profilo, che peraltro non vi è prova di quanto sostenuto dalla difesa, ossia della convocazione dell’assemblea e dell’attestazione della mancata partecipazione da parte del custode giudiziario a detta assemblea, essendosi la difesa della US Avellino limitata a produrre una comunicazione contenente un generico invito alla convocazione dell’assemblea, nel corso della quale adottare i necessari provvedimenti; P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge; alla Soc. US Avellino SpA, 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009, oltre Euro 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda con diffida, ed al Signor Massimo Pugliese l’inibizione per mesi 10 (dieci), oltre Euro10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.
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