F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CDN del 18.09.2008 (36) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GERARDO SOGLIA (Presidente del CdA e Legale rappresentante Soc. Pescara Calcio SpA), FRANCESCO SOGLIA (Amministratore delegato e Legale rappresentante Soc. Pescara Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ PESCARA CALCIO SpA (nota n. 682/105 pf08-09/SP/blp dell’11.8.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CDN del 18.09.2008 (36) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GERARDO SOGLIA (Presidente del CdA e Legale rappresentante Soc. Pescara Calcio SpA), FRANCESCO SOGLIA (Amministratore delegato e Legale rappresentante Soc. Pescara Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ PESCARA CALCIO SpA (nota n. 682/105 pf08-09/SP/blp dell’11.8.2008) Con atto dell’11.08.2008, la Procura Federale ha deferito il Sig. Soglia Gerardo ed il Sig. Soglia Francesco, il primo Presidente del CdA, il secondo Amministratore delegato ed entrambi legali rappresentanti della Pescara Calcio SpA. e la Pescara Calcio SpA per le violazioni di cui in epigrafe, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2008, l’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, in ordine all’avvenuto pagamento del debito IVA relativo al periodo di imposta 2006. Alla riunione del 18.9.2008, la Procura Federale ha concluso chiedendo per la Società, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e per il Sig. Gerardo e Francesco Soglia l’inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno, ai sensi delle vigenti disposizioni. I deferiti hanno invece insistito per il proscioglimento. Il deferimento è infondato. La documentazione depositata in data 26.6.2008 (dichiarazione su modulo COVISOC e mod. F24 attestante il pagamento della prima rata), in virtù del DL 112 del 25.6.2008, era sufficiente per determinare il soddisfacimento dell’onere imposto. A tal riguardo, è opportuno precisare che, sebbene l’Agenzia delle Entrate, con lettera prot. n. 46020 del 14.7.2008, rappresentasse che il perfezionamento della rateazione del debito IVA si sarebbe avverato con il concorso del pagamento della prima rata, avvenuto in data 26.6.2008, e della presentazione di valida fideiussione, avvenuta in data 10.7.2008 (vedi lettera prot. n. 45330/08), è indubitabile che tale ultimo requisito, dopo l’intervento del ripetuto DL 112/08, è venuto meno. Pertanto, la Pescara Calcio SpA., con il versamento della prima rata, ha correttamente e tempestivamente assolto al precetto di cui al CU 93/A. P.Q.M. Proscioglie i deferiti.
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