F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CDN del 18.09.2008 (30) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SMERIGLIO (Presidente del CdA e legale rappresentante Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl), GIACOMO DI PATRIZI (Amministratore delegato e Legale rappresentante Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl) E DELLA SOCIETA’ AS CISCO CALCIO ROMA Srl (nota n. 685/108 pf08-09/SP/blp dell’11.8.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CDN del 18.09.2008 (30) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SMERIGLIO (Presidente del CdA e legale rappresentante Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl), GIACOMO DI PATRIZI (Amministratore delegato e Legale rappresentante Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl) E DELLA SOCIETA’ AS CISCO CALCIO ROMA Srl (nota n. 685/108 pf08-09/SP/blp dell’11.8.2008) Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1) Il sig. Smeriglio Giuseppe, Presidente del CdA e legale rappresentante della AS Cisco Calcio Roma Srl; 2) Il sig. Di Patrizi Giacomo, Amministratore Delegato e legale rappresentante della A.S. Cisco Calcio Roma Srl; 3) La società AS Cisco Calcio Roma Srl; per rispondere: i primi due: della violazione di cui all’art. 8, comma 5, del C.G.S. in relazione al par. III, lett. B) punto 4) dell’all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2008/2009, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2008, l’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale in ordine all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2008 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; La società AS Cisco Calcio Roma Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti. I deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva nella quale contestano gli addebiti e chiedono il proscioglimento. All’udienza odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la condanna dello Smeriglio a mesi quattro di inibizione, del Di Patrizi a mesi quattro di inibizione e della Soc. AS Cisco Calcio Roma alla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Il difensore dei deferiti ha insistito per il loro proscioglimento. Effettivamente la Co.vi.soc. nella riunione del 30 luglio 2008, ha rilevato l’inosservanza, da parte della AS Cisco Calcio Roma Srl, dell’adempimento previsto dal par. III, lett. B), punto 4) dell’all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008, ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2008/2009, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2008, l’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale in ordine all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2008 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. Secondo quanto rilevato dalla Co.Vi.Soc. nella segnalazione inviata alla Procura Federale e comprovato dalla documentazione alla stessa allegata, la società AS Cisco Calcio Roma Srl, ha provveduto solo in data 1 luglio 2008 al pagamento sia delle ritenute Irpef relative alla mensilità di aprile 2008 sia del residuo debito Enpals riferito alla medesima mensilità. Ai sensi del par. VII del CU 93/A del 5/5/2008 il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e deposito nei termini perentori stabiliti dalle norme federali in materia di ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall’adempimento tardivo consentito dalla stessa normativa entro il termine del 15 luglio 2008. La violazione contestata ai deferiti è di natura formale e consegue al mancato rispetto dei termini indicati dalla normativa vigente. Non può essere accolta quindi la tesi dell’irrilevanza della violazione e/o della scusabilità dell’errore commesso dai deferiti, anche perché dalla pubblicazione sul CU n. 93/A del 5/5/08 delle norme d’ammissione ai Campionati Professionistici 2008/2009 discende non solo la presunzione ma anche l’obbligo di conoscenza di tali norme a carico di tutti i tesserati. Assolutamente irrilevante è quindi la circostanza (peraltro non provata) del mancato funzionamento del fax della COVISOC. Infatti i deferiti avrebbero dovuto conoscere e rispettare i termini previsti a prescindere da eventuali intimazioni della COVISOC. La violazione sopra descritta è ascrivibile ai sigg.ri Smeriglio Giuseppe e Di Patrizi Giacomo, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato ed entrambi legali rappresentanti della società AS Cisco Calcio Roma Srl, per il rapporto di immedesimazione organica dei medesimi con la società, essendo entrambi tenuti, nelle loro rispettive qualità, ad adempiere agli obblighi in questione. Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della società AS Cisco Calcio Roma Srl, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS. Per quanto attiene alle sanzioni ai sensi dell’allegato A) al CU n. 93/A del 5 maggio 2008, in ordine alle violazioni di quanto previsto dal par. III, lett. B), punto 4), “l’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2008/2009”. Per quanto attiene i dirigenti Smeriglio e Di Patrizi l’art. 8 comma 10 CGS prevede una sanzione minima edittale di mesi sei. Pertanto non è possibile scendere sotto tale limite a prescindere da qualsiasi valutazione sulla gravità della violazione. P.Q.M. infligge a Giuseppe Smeriglio e Giacomo Di Patrizi l’inibizione per mesi 6 (sei) ed alla Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009.
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