F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CDN del 18.09.2008 (34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CUOZZO (Amministratore unico e Legale rappresentante Soc. SS Scafatese Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SS SCAFATESE CALCIO Srl (nota n. 686/109 pf08-09/SP/blp dell’11.8.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CDN del 18.09.2008 (34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CUOZZO (Amministratore unico e Legale rappresentante Soc. SS Scafatese Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SS SCAFATESE CALCIO Srl (nota n. 686/109 pf08-09/SP/blp dell’11.8.2008) Il Procuratore Federale ha deferito dinnanzi questa CD Nazionale: il sig. Giuseppe Cuozzo e la società SS Scafatese Calcio Srl per rispondere: il Cuozzo della violazione di cui all’art. 8, comma 5, del C.G.S. in relazione al par. IV, lett. A), punto 2), a) dell’all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008, ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2008/2009, per l’esistenza, al 30 giugno 2008, di un debito per mancato pagamento di un premio di preparazione, come certificato alla Covisoc dalla Lega di competenza; la società SS Scafatese Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante. I deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva con la quale contestano l’addebito producendo documentazione dalla quale si evincerebbe l’insussistenza del fatto contestato. Chiedono quindi il proscioglimento. All’udienza odierna il rappresentante della Procura ha preso atto della documentazione prodotta dai deferiti e ne ha chiesto il proscioglimento. I difensori dei deferiti si sono associati alla richiesta di proscioglimento. Effettivamente risulta provato che le somme dovute dalla Scafatese sono state tempestivamente e direttamente prelevate dal conto campionato della Società. Il fatto contestato, quindi, non sussiste. P.Q.M. proscioglie i deferiti dagli addebiti ascritti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it