F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CDN del 19.09.2008 (339) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO GARRONE (Presidente e legale rappresentante Soc. US Sampdoria SpA) E DELLA SOCIETA’ US SAMPDORIA SpA (nota n. 4705/698 pf07-08/SP/ma del 9.5.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CDN del 19.09.2008 (339) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO GARRONE (Presidente e legale rappresentante Soc. US Sampdoria SpA) E DELLA SOCIETA’ US SAMPDORIA SpA (nota n. 4705/698 pf07-08/SP/ma del 9.5.2008) Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 9.5.2008 nei confronti di RICCARDO GARRONE (Presidente e legale rappresentante Soc. US Sampdoria SpA) e della Soc.’ US SAMPDORIA SpA per rispondere, rispettivamente, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 4, comma 1, CGS in relazione al par. 2.3, quarto capoverso, criteri C, del Manuale per l’ottenimento della licenza UEFA vigente all’epoca dei fatti; ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, con istanza del 18.9.2008, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS (pena base: per il Garrone ammenda di € 1.000,00 ridotta a € 700,00 e per la Soc. Sampdoria ammenda di € 1.500,00 ridotta a € 1.000,00); considerato che in calce a tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; P.Q.M. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 700,00 a Riccardo Garrone; ammenda di € 1.000,00 alla Soc. Sampdoria. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei deferiti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it