F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CDN del 19.09.2008 (340) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO GHIRARDI (Presidente e Legale rappresentante Soc. Parma Football Club SpA) E DELLA SOCIETA’ PARMA FOOTBALL CLUB SpA (nota n. 6088/697 07-08/SP/cm del 26.6.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CDN del 19.09.2008 (340) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO GHIRARDI (Presidente e Legale rappresentante Soc. Parma Football Club SpA) E DELLA SOCIETA’ PARMA FOOTBALL CLUB SpA (nota n. 6088/697 07-08/SP/cm del 26.6.2008) Il procedimento Con provvedimento del 9.5.2008 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione. Tommaso Ghirardi, Presidente della Soc. Parma per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3, IV° capoverso, criteri C, del “Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club” (versione 1.2. del novembre 2005 vigente all’epoca, oggi trasfuso nell’art. 10.3 della versione 2.0), nonché la Soc. Parma per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Dagli atti ufficiali risulta che, nella riunione del 21.5.2007, la Commissione per le Licenze UEFA provvedeva a verificare il rispetto da parte del Club del criterio infrastrutturale “C” del “Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club” e, accertata la presenza di alcune irregolarità in relazione al criterio I. 22 C (spettatori disabili), con lettera del 21.5.2007 indicava alla società ligure nel 15.9.2007 il termine perentorio entro cui provvedere per la sanatoria di tale difetto. Successivamente, nella riunione del 23.1.2008, la Commissione, esaminati i documenti e le relazioni dell’esperto dei criteri infrastrutturali nel frattempo incaricato, riscontrava che i posti riservati ai disabili non deambulanti risultavano 36 invece che 92. Conseguentemente, la Commissione deliberava, in ossequio al disposto di cui al paragrafo 2.3, IV° capoverso, di trasmettere gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza (lettera del 25.1.2008). Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva con la quale si eccepisce, in primo luogo, l’insussistenza della violazione del criterio previsto dal paragrafo I.22.C del Manuale e, in secondo luogo, il difetto di responsabilità. Di conseguenza, si conclude con una richiesta di proscioglimento. Alla riunione odierna è comparso il Procuratore federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 sia per Tommaso Ghirardi sia per la Soc. Parma per responsabilità diretta. È comparso altresì il difensore della Soc. Parma il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e esaminate le argomentazioni delle parti, rileva che i comportamenti ascritti agli incolpati sono censurabili. Secondo quanto risulta dagli atti ufficiali, nella riunione del 21.5.2007, la Commissione licenze di primo grado ha verificato il mancato rispetto da parte della Società del criterio infrastrutturale I.22 C (spettatori disabili) e con lettera del 21.5.2007 ha indicato nel 15/9/2007 il termine perentorio entro cui provvedere per la sanatoria di tale difetto. Successivamente, nella riunione del 32.1.2008, la Commissione, esaminati i documenti e le relazioni dell’esperto in materia di criteri infrastrutturali, ha riscontrato che la Società non aveva riservato ai soggetti disabili non deambulanti un numero di posti sufficienti. Questo comportamento integra la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3, quarto capoverso, del “Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club”. Quest’ultimo, infatti, al fine del rilascio delle Licenze, prevede il rispetto di una serie di criteri classificati in 5 macrocategorie: a) sportivi b) infrastrutturali c) organizzativi d) legali e) economico-finanziari. Tali criteri sono poi ordinati secondo quattro gradi di importanza (A-B-C-D) che riflettono la diversa natura, vincolante o meno, degli stessi. Il caso de quo inerisce la violazione di obblighi di tipo C da ritenersi anch’essi vincolanti, come i precedenti A e B, con la precisazione, tuttavia, che il mancato rispetto degli stessi non comporta la mancata concessione della Licenza bensì un richiamo ufficiale, con richiesta di sanare la situazione entro un dato termine e con successivo, ed eventuale, deferimento agli Organi della giustizia sportiva per applicazione di un’ammenda in caso di persistente inadempimento. Rileva questa Commissione che, nel caso in esame, il comportamento ascritto agli incolpati risulta sanzionabile atteso che la Società, nei termini concessi, non ha provveduto a sanare la situazione oggetto della contestazione. Infatti, alla luce del disposto del criterio 1.22.C, che dispone la necessità di avere posti riservati a disabili in rapporto di 5 posti per ogni 2000 spettatori - raddoppiati poi per la presenza di accompagnatori - risulta evidente che i posti messi a disposizione dalla Soc. Parma sono insufficienti. Non possono trovare le considerazioni difensive in merito alla presunta assenza di responsabilità, per difetto di colpa in capo ai deferiti ricollegabile alla circostanza che lo stadio non risultava essere di proprietà del medesimo sodalizio sportivo, né quelle concernenti la circostanza che, all’epoca dei fatti, il Ghirardi non era Presidente, non rilevando il profilo soggettivo, ma quello oggettivo relativo all’organo della Società Sanzioni eque, tenuto conto di quanto sopra, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) a Tommaso Ghirardi e quella dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Soc. Parma FC SpA.
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