F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CDN del 19.09.2008 (196) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITO LUIGI BLASI (Presidente Soc. Taranto Sport Srl) E DELLA SOCIETA’ TARANTO SPORT Srl (nota n. 2389/695 pf07-08/SP/en del 29.1.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CDN del 19.09.2008 (196) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITO LUIGI BLASI (Presidente Soc. Taranto Sport Srl) E DELLA SOCIETA’ TARANTO SPORT Srl (nota n. 2389/695 pf07-08/SP/en del 29.1.2008) 1) Il deferimento Con provvedimento del 29 gennaio 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Blasi Luigi Vito, Presidente Taranto Sport Srl e la Società Taranto Sport Srl, per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 5 commi 1, del CGS per avere espresso nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, riportate dal quotidiani “ Corriere dello Sport” del 25 gennaio 2008, pag 23, riguardanti una decisione della Corte di Giustizia Federale che ha respinto il ricorso del Taranto contro lo 0-3 inflitto dal Giudice Sportivo della LPSC in relazione all’incontro Taranto-Massese dell’11 novembre 2007 e la Società Taranto Sport a titolo di responsabilità diretta, ai sensi degli artt. 4 comma 1 del CGS, per quanto ascritto al proprio Presidente. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione di € 40.000,00 e dell’inibizione per mesi uno al Presidente Blasi e di quella dell’ammenda di € 40.000,00 per la Società Taranto Sport. E’ comparso, altresì, il difensore delle parti, il quale ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti in via principale ed in via subordinata per l’irrogazione della sanzione nella misura minima. 2) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Presidente Blasi riportate dal quotidiano Corriere dello Sport del 25 gennaio 2008, sono censurabili. Affermare, tra l’altro: “Incredibile, hanno punito le vittime -noi. E hanno premiato i colpevoli, i delinquenti da stadio .” – “ Ma è colpa mia, ho parlato troppo il Palazzo mi ha isolato. Mi ha messo in castigo.” – “ Non capisco perché siano stati utilizzati due pesi e due misure. Vuol dire che la Lega di A e B funziona, la Lega di C evidentemente no. La mia è una constatazione amara, so già che mi costerà cara perché il Palazzo è così, vendicativo. In una condizione del genere mi viene solo voglia di ritirare la squadra dal campionato o comunque mandare tutto al diavolo” - travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione e in una accusa generalizzata di parzialità. A nulla rileva che il comportamento in questione sia stato causato da una decisione ritenuta ingiusta, posto che, in ogni caso, i tesserati sono tenuti a una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Presidente Blasi, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. 3) Il dispositivo Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) e l’inibizione per mesi uno al Presidente Luigi Vito Blasi e l’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) alla Società Taranto Sport Srl.
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