F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CDN del 19.09.2008 (5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MICHELE MODOLO E DELLA SOCIETA’ AC BELLARIA IGEA MARINA (nota n. 5688/347 pf07-08/AM/en del 18.6.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CDN del 19.09.2008
(5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MICHELE MODOLO E DELLA SOCIETA’ AC BELLARIA IGEA MARINA (nota n. 5688/347 pf07-08/AM/en del 18.6.2008)
1) Il deferimento
Con provvedimento del 18.06.2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
• il Sig. Modolo Michele, calciatore della società AC Bellaria Igea Marina Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 30 dello Statuto Federale, per aver adito la giustizia ordinaria senza la preventiva richiesta di autorizzazione ai competenti
organi federali, nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver modificato la copia del modello di variazione di tesseramento rilasciatagli al momento del trasferimento dalla società US Triestina Calcio SpA alla società AC Bellaria Igea Marina Srl, nonchè
• la società AC Bellaria Igea Marina Srl per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per le condotte poste in essere dal proprio tesserato. Nell’atto di deferimento veniva evidenziato che il calciatore Modolo Michele, in data 28.11.2007, senza richiedere la preventiva autorizzazione federale di cui all’art. 30 dello Statuto, aveva presentato esposto-denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste in cui lamentava una difformità tra il modello sottoscritto dalle parti e depositato presso gli Uffici della Lega - relativo al suo trasferimento dalla società Triestina alla società Bellaria Igea Marina - e la copia del medesimo modello a lui consegnata, atteso che nel primo era prevista la cessione a titolo definitivo con accordo di compartecipazione, mentre nella seconda era prevista la cessione a titolo temporaneo. A fondamento della propria prospettazione, lo stesso Sig. Modolo Michele aveva esibito una copia fotostatica del suddetto modello, in cui risultava barrata la voce “temporanea” relativa alla tipologia della cessione di contratto. Inoltre, le persone sentite nel corso delle audizioni effettuate dai Collaboratori della Procura Federale, avevano tutte concordemente riferito che il Sig. Modolo Michele aveva sottoscritto il modello di variazione di tesseramento con la consapevolezza di essere trasferito in via definitiva alla società AC Bellaria Igea Marina. Peraltro, le stesse doglianze mosse dal Sig. Modolo Michele erano già state oggetto di decisione della competente Commissione Tesseramenti, la quale aveva rigettato il reclamo sporto dallo stesso calciatore, rimettendo gli atti alla Procura Federale per accertamenti in ordine all’autenticità del modello di variazione di tesseramento. Rilevava infine il Procuratore Federale che la decisione derivante dall’azione giudiziaria posta in essere dal Sig. Modolo Michele avrebbe potuto contrastare la suddetta decisione adottata dalla Commissione Tesseramenti. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, il Sig. Modolo Michele faceva pervenire una memoria difensiva a mezzo della quale deduceva che • quanto alla contestata violazione dell’art. 30 dello Statuto Federale,
- non aveva presentato una querela, bensì una denuncia contro ignoti ancora sub judice, e pertanto era erroneo il capo d’incolpazione nella parte in cui gli contestava di aver adito il Giudice Penale al fine di impugnare la decisione adottata dalla Commissione Tesseramenti, atteso che quest’ultima non era mai stata impugnata in alcuna sede e pertanto era divenuta definitiva; - in ogni caso, art. 30 dello Statuto Federale non impedisce la segnalazione alla Magistratura di fatti costituenti reato; - solamente la costituzione di parte civile può essere considerata come “azione” e pertanto solo essa assoggettabile alla preventiva richiesta di autorizzazione agli Organi Federali competenti; • quanto alla contestata violazione dell’art. 1, comma 1, CGS. - sebbene i soggetti sentiti dai Collaboratori della Procura Federale abbiano tutti concordemente riferito sulla circostanza della piena consapevolezza, da parte del Sig. Modolo Michele, della definitività del suo trasferimento al momento della sottoscrizione del relativo modello, il Sig. Sibilla Cristian – consulente sportivo del calciatore – in una conversazione privata con il medesimo Sig. Modolo Michele – conversazione registrata su nastro e consegnata alla Procura della Repubblica procedente - aveva riferito di ricordarsi anche lui del fatto che sul modello di variazione il trasferimento era stato indicato come temporaneo; - inoltre, la copia del modello era stata consegnata al calciatore prima del suo completamento, atteso che nella copia in possesso dell’incolpato mancano luogo e data; - pertanto, il quadro probatorio non è univoco, contrariamente a quanto osservato dal Procuratore Federale. Pertanto, l’incolpato chiedeva il proscioglimento in ordine alla contestata violazione dell’art. 30 dello Statuto Federale, mentre, in merito alla contestata violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., chiedeva l’acquisizione, presso la Procura della Repubblica di Trieste, degli atti di indagine e della trascrizione del nastro contenente la suddetta conversazione, e ciò al fine della necessaria completezza delle indagini. La società AC Ballaria Igea Marina non faceva pervenire nei termini prescritti alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di €. 1.000,00 per la Società e la sanzione della squalifica per mesi sei per il Sig. Modolo Michele.
2) I motivi della decisione.
La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene provata la responsabilità del Sig. Modolo Michele e della società AC Bellaria Igea Marina in merito alla violazione della clausola compromissoria, mentre non ritiene provata la dedotta violazione dell’art. 1, comma 1, CGS. Per quanto concerne la violazione dell’art. 30 dello Statuto Federale, va preliminarmente rilevato che l’operatività della clausola compromissoria non impedisce al tesserato l’esercizio dei propri diritti, ma comporta, in caso di sua violazione, esclusivamente la sottoposizione ad un procedimento disciplinare, rimanendo del tutto distinti tra loro l’ambito della giurisdizione sportiva e quello della giurisdizione ordinaria, atteso che spetta a quest’ultima accertare o meno la sussistenza dell’ipotesi di reato denunciato, mentre spetta alla prima la regolamentazione dei rapporti interni tra i propri tesserati. Ciò posto, va osservato che le persone interessate ed i fatti oggetto dell’esposto-denuncia del Sig. Modolo Michele rientravano anche nell’ambito della competenza degli Organi di Giustizia Sportiva, e pertanto lo stesso Sig. Modolo Michele avrebbe dovuto preventivamente richiedere l’autorizzazione ai competenti Organi Federali, richiesta che tuttavia non è mai stata fatta e ciò in violazione del richiamato art. 30 dello Statuto Federale. A tal fine, Codesta Commissione osserva che nessuna rilevanza può essere attribuita alle deduzioni difensive, in quanto la clausola compromissoria sottopone ad autorizzazione il ricorso a qualsiasi “giurisdizione statale”, dovendosi intendere come “ricorso” qualsiasi atto che sottoponga fatti e/o avvenimenti relativi a tesserati ed ai rapporti tra tesserati – e come tali di pertinenza della Giurisdizione Sportiva - all’indagine ed alla conseguente decisione della Giurisdizione Ordinaria. Del resto, la necessità di avere la preventiva autorizzazione da parte dei competenti Organi federali non avrebbe in alcun modo né inficiato i diritti specifici del Sig. Modolo Michele né il suo generale diritto-dovere di segnalare all’autorità giudiziaria fatti che possano avere rilevanza penale, tenuto altresì conto che i tempi per la richiesta di preventiva autorizzazione non avrebbero comportato alcuna decadenza in sede penale per lo stesso Sig. Modolo Michele, trattandosi nel caso di specie di esposto-denuncia e pertanto non soggetto ad alcun termine decadenziale. Pertanto, nel caso di specie, la condotta posta in essere dal Sig. Modolo Michele integra la violazione dell’art. 30 dello Statuto Federale, e di conseguenza deve affermarsi la sua responsabilità, nonché quella della società AC Bellaria Igea Marina ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine alla suddetta contestazione. Sanzioni eque e proporzionate ai fatti contestati, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 15 CGS, appaiono essere quelle di cui al dispositivo. Per quanto concerne la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., Codesta Commissione osserva che allo stato degli atti non può dirsi raggiunta la piena prova in ordine all’avvenuta modificazione di proprio pugno, da parte del calciatore, della sua copia del modello di variazione di tesseramento. Difatti, se è pur vero che le persone sentite durante le audizioni espletate dai Collaboratori della Procura Federale hanno riferito in merito alla piena consapevolezza, da parte del Sig. Modolo Michele, della definitività del suo trasferimento al momento della sottoscrizione del relativo modello, è altrettanto vero che nessuna delle persone sentite ha riferito in merito al fatto che lo stesso calciatore abbia effettivamente modificato il modello in suo possesso. Del resto, neanche dalla documentazione in atti può evincersi che lo stesso calciatore abbia effettivamente modificato la copia in suo possesso del modello di variazione di tesseramento, atteso altresì che per tabulas sembrerebbe che la copia in suo possesso - priva di data e luogo – gli sia stata consegnata addirittura prima dell’integrale compilazione del modello poi depositato in Lega. Pertanto, allo stato degli atti, non sussiste un quadro probatorio che permetta di ritenere provata, con assoluta certezza, la contestata violazione dell’art. 1, comma 1, CGS.
3) Il dispositivo.
Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento nella parte relativa alla violazione dell’art. 30 dello Statuto Federale, respinge il medesimo deferimento in ordine alla lamentata violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, e delibera di infliggere alla società AC Bellaria Igea Marina Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) e al Sig. Modolo Michele la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei) e dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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