F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CDN del 24.09.2008 (27) – APPELLO DEL SIG. INNOCENZO NATIELLO (componente del Consiglio Direttivo AIAC Basilicata e allenatore di base) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER MESI SEI INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata – C.U. n. 109 del 20.6.2008).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CDN del 24.09.2008
(27) – APPELLO DEL SIG. INNOCENZO NATIELLO (componente del Consiglio Direttivo AIAC Basilicata e allenatore di base) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER MESI SEI INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
(delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata - C.U. n. 109 del 20.6.2008).
A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Basilicata ha inflitto nei confronti del reclamante la squalifica per mesi sei. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione il Natiello ha chiesto, in riforma della sentenza della CD Territoriale, di essere assolto da ogni accusa con la formula più ampia e, in via subordinata e per mero scrupolo difensivo, venga rideterminata la pena inflitta nella misura minima prevista. In data odierna è comparso il sig. Natiello e per la Procura federale l’avv. Paolo Formando il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5, impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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