F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CDN del 25.09.2008 (318) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO MANGIAVACCHI (all’epoca dei fatti socio di minoranza della Soc. AC Siena SpA nonché vice Presidente della stessa, attualmente Presidente della Soc. GS San Quirico ASD) E DELLA SOCIETA’ AC SIENA SpA (nota n. 4076/602bis pf06-07/SP/ad del 10.4.2008
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CDN del 25.09.2008
(318) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO MANGIAVACCHI (all’epoca dei fatti socio di minoranza della Soc. AC Siena SpA nonché vice Presidente della stessa, attualmente Presidente della Soc. GS San Quirico ASD) E DELLA SOCIETA’ AC SIENA SpA (nota n. 4076/602bis pf06-07/SP/ad del 10.4.2008
Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 10.4.2008 nei confronti di Claudio Mangiavacchi (all’epoca dei fatti socio di minoranza della Soc. AC Siena SpA nonché vice Presidente della stessa, attualmente Presidente della Soc. GS San Quirico ASD) per rispondere della violazione degli artt. 1 comma 1 e 8 comma 1 CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 10 comma 1) e della Società AC Siena SpA per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del vigente CGS (art. 2 comma 4 del CGS in vigore all’epoca dei fatti); ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS (pena base: per il Mangiavacchi mesi due di inibizione e ammenda di € 15.000,00 ridotta a mesi due di inibizione e ammenda di € 5.000,00 e per la Soc. Siena ammenda di € 10.000,00 ridotta a € 3.000,00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: al sig. Claudio Mangiavacchi mesi 2 (due) di inibizione e l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00); alla Società AC Siena SpA l’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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