F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CDN del 25.09.2008 (364) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ROBERT ANTHONY BOGGI (A.B. all’epoca dei fatti Commissario della CAN/C) (nota n. 6107/462pf06-07/SP/blp del 26.6.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CDN del 25.09.2008 (364) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ROBERT ANTHONY BOGGI (A.B. all’epoca dei fatti Commissario della CAN/C) (nota n. 6107/462pf06-07/SP/blp del 26.6.2008) 1. Il deferimento Con provvedimento del 26 giugno 2008, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Signor Robert Anthony Boggi, all’epoca dei fatti Commissario della CAN/ C, per rispondere della violazione di cui all’articolo 3 commi 1 e 4 del CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 5 commi 1 e 4 del CGS, nonché della violazione dell’art.40 comma 3 lettera d) del regolamento AIA vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 40 comma 4 lettera d) del vigente regolamento A.I.A. per aver espresso giudizi lesivi nei confronti del Presidente dell’AIA Cesare Gussoni mediante una lettera inviata a molteplici destinatari, a mezzo e-mail, in data 25 febbraio 2007. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, il Signor Robert Anthony Boggi faceva pervenire una propria memoria difensiva. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha insistito nella richiesta di responsabilità del deferito per i fatti allo stesso contestati con conseguente irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi due. E’ comparso altresì personalmente il Signor Robert Anthony Boggi, il quale ha presentato un’istanza istruttoria, mediante la quale richiedeva che venisse sentito nella qualità di teste il Signor Pierpaolo Rossi, in epoca passata, componente dell’organo tecnico dell’AIA. 4. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. I fatti posti a fondamento della richiesta di deferimento da parte della Procura Federale riguardano una presunta violazione della normativa prevista dal CGS e dal Regolamento AIA, commessa dal Signor Robert Anthony Boggi. L’incolpato mediante una lettera di dimissioni dall’incarico di Commissario della CAN Serie C, inviata in data 25.2.2007 ad una molteplicità di destinatari, esprimeva giudizi e considerazioni sul Presidente protempore della AIA, Signor Cesare Gussoni, ritenute dalla Procura Federale, lesive della reputazione di quest’ultimo. I fatti contestati al deferito, sono stati dallo stesso confermati in data 25 marzo 2007, con una dichiarazione rilasciata al Vice Capo Ufficio Indagini, Avv. Giorgio Ricciardi. La richiesta istruttoria presentata dal deferito in sede dibattimentale di ascoltare il Signor Pierpaolo Rossi non può essere accolta, in quanto non attinente al merito della decisione, e perciò irrilevante. Orbene, dalla disamina dei fatti, dalle prove prodotte dalla Procura Federale, nonché dall’esito del dibattimento, emerge quanto segue: i giudizi lesivi, espressi dal deferito nei confronti del Presidente dell’AIA Cesare Gussoni a mezzo di lettera e-mail inviata a molteplici destinatari, non essendo nei fatti comprovati in alcun modo, comportano la violazione degli articoli 5 commi 1 e 4 del vigente CGS e 40 comma 4 lettera d) del vigente regolamento AIA. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, irroga al Sig. Robert Anthony Boggi la sanzione dell’inibizione dallo svolgere ogni tipo di attività sino al 25 novembre 2008.
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