COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 062 /stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società Polisportiva Spoiano avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per un mese e mezzo l’allenatore Bartolini Luca. C.U. n. 16/23.10.2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 062 /stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società Polisportiva Spoiano avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per un mese e mezzo l’allenatore Bartolini Luca. C.U. n. 16/23.10.2008. “Per condotta violenta verso un calciatore avversario” : questa la motivazione che ha indotto il G.S.T. della Toscana ad assumere il provvedimento disciplinare sopra indicato, che viene impugnato dalla Società per la quale l’allenatore è tesserato. Sostiene la Società Polisportiva Spoiano che, al momento di rientrare negli spogliatoi, l’allenatore, Signor Luca Bartolini, veniva afferrato per i capelli dal portiere della squadra ospitata e, credendo trattarsi di uno scherzo, si girava venendo colpito con un pugno in viso da detto avversario. Afferma ancora la reclamante che il Bartolini, arrabbiatosi, si difendeva cercando di colpire l’avversario senza riuscirci perchè fermato dai propri calciatori e, comunque, l’episodio può essere testimoniato da ”tutti” e “in qualsiasi sede”. Nel ritenere, di conseguenza, che al Bartolini possa essere al più addebitato un tentativo di violenza contesta l’eccessività della sanzione irrogata rilevando che al calciatore avversario, realmente colpevole di aver colpito il Bartolini, è stata inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate. Essendo stata richiesta la audizione in sede di discussione, il rappresentante della Società, cui è stata data lettura del supplemento al rapporto di gara richiesto all’arbitro dal Collegio, ha insistito nella versione e nelle argomentazioni già svolte con il reclamo. Il Collegio ritiene di non poter accogliere il reclamo. Invero l’arbitro ha confermato che il Bartolini, sia pure in virtù di una reazione che il D.G. definisce, pur non competendogli, come “ naturale”, ha colpito con un pugno al viso il calciatore avversario. Come più volte affermato da questa Commissione, l’essere aggrediti non autorizza un tesserato a rispondere a violenza con altra violenza. Ciò acquisisce valore di aggravante quando, come nel caso di specie, a compiere la reazione è l’allenatore di un squadra tenuto istituzionalmente al compito di infondere nei calciatori i valori di correttezza e lealtà. Non è quindi possibile comparare le due sanzioni assunte in via del tutto autonoma dal Primo Giudice e ciò si aggiunge alla convinzione della Commissione che la sanzione irrogata sia del tutto congrua in ordine al fatto contestato. Ritiene semmai questo Collegio rilevare che non rientra nella competenza del D.G. esprimere giudizi o difendere le decisioni assunte dagli Organi della Giustizia Sportiva esibendo conoscenze di carattere normativo che non gli vengono richieste. P.Q.M. La C.D.T.T. delibera di respingere il reclamo . Dispone l’ acquisizione della relativa tassa.
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