COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 046 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo della U.S. Dil. San Quirico avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Lucchesi Paolo fino al 30/04/2009. C.U. n.24 del 30/10/2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 046 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo della U.S. Dil. San Quirico avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Lucchesi Paolo fino al 30/04/2009. C.U. n.24 del 30/10/2008. Nel corso del 2° tempo della gara “Montiano-San Quirico” valevole per il campionato di 2 categoria, il calciatore Lucchesi Paolo veniva espulso dal terreno di gioco per aver pesantemente offeso l’arbitro. Alla notifica del provvedimento reiterava le offese e minacciava il D.G, lanciandogli contro la propria maglia, colpendolo. Veniva faticosamente allontanato dal campo dai dirigenti della sua squadra, persistendo nel proprio contegno ingiurioso e minaccioso. A fine gara continuava ad offendere l’arbitro attendendolo nei pressi della sua autovettura, dove veniva allontanato solo grazie all’intervento dei CC. Per tutto quanto sopra esposto veniva squalificato per sei mesi. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la U.S. San Quirico. Quest’ultima nell’atto difensivo conferma nella sostanza tutto quanto avvenuto all’interno del terreno di gioco. Infatti la reclamante si sofferma unicamente sull’episodio avvenuto vicino all’auto del D.G. A tal fine afferma che l’intervento dei due carabinieri, descritto dall’arbitro, è una pura invenzione. La società contesta anche la circostanza che l’auto dell’arbitro si trovasse all’interno del recinto di gioco e afferma che la sola persona ad aver avvicinato il D.G. in quella circostanza è stato un dirigente della società. Aggiunge, inoltre, di aver richiesto alla locale Stazione dei Carabinieri di Montiano il rilascio di una dichiarazione sulla reale veridicità dei fatti contestati. Documentazione non pervenuta in quanto poteva essere fornita soltanto su richiesta dell’Organo giudicante. Per tale motivo chiede una riduzione della sanzione. L ‘arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma, in maniera estremamente sintetica, quanto già descritto in sede di rapporto gara. Precisa, solamente, che la sua automobile era posteggiata al cancello di ingresso del recinto di gioco, confinante con la zona degli spogliatoi. Dall’esame del reclamo emerge in maniera evidente che la reclamante contesta unicamente i fatti ascritti al proprio tesserato a fine gara. Dando, quindi, indirettamente, per scontato che tutto quanto avvenuto sul terreno di gioco è stato correttamente riportato dall’arbitro nel suo rapporto gara. Evidentemente la società ha ritenuto che il fatto avvenuto nei pressi dell’auto del D.G.abbia pesato molto sulla quantificazione della sanzione. Questa Commissione Disciplinare oltre a ritenere provato quanto affermato dal D.G. sia nel rapporto che nel supplemento di gara, ritiene, altresì, opportuno sottolineare come la squalifica comminata dal G.S. appaia già congrua a sanzionare anche i soli comportamenti posti in essere sul campo dal giocatore in questione. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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