COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 048 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo A.S.D. Pol. Bucinese Avverso Squalifica Del Calciatore Betti Francesco Fino Al 30112009 (C.U. N° 14 Del 29102008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 048 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo A.S.D. Pol. Bucinese Avverso Squalifica Del Calciatore Betti Francesco Fino Al 30112009 (C.U. N° 14 Del 29102008) Propone rituale reclamo la Bucinese avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S.T. di Arezzo con la seguente motivazione: “A fine gara manteneva nei confronti del D.G. un atteggiamento ironico accompagnato da frase offensiva; quindi mentre il D.G. si allontanava lo seguiva e gli porgeva la mano. Al contatto della stessa il D.G. si accorgeva che sulla mano del giocatore era presenta saliva”. La società reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione, afferma che il calciatore, prima di porgere la mano all’arbitro, si sarebbe passato la stessa mano sui capelli bagnati per il sudore, e non di saliva. Del resto lo stesso arbitro nel rapporto riferisce di non aver materialmente visto il Betti fare il gesto di sputarsi nella mano. Aggiunge che una squalifica così pesante per il ragazzo di appena quindici anni che non avrebbe compiuto niente di così grave, avrebbe una funzione “disgregativa” da un punto di vista sportivo e “diseducativa” da un punto di vista morale. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. L’Arbitro nel supplemento di rapporto ribadisce il gesto. In particolare nega che il Betti si sia avvicinato per porgere la mano in modo civile e corretto, non può dire se il ragazzo si sia passato la mano tra i capelli, ma conferma che, pur non avendo visto il gesto dello sputarsi nella mano, quest’ultima era al tatto e visivamente piena di saliva. La C.D., nel ribadire l’assoluta rilevanza del rapporto arbitrale e la caratteristica di prova prilegiata che lo stesso assume nell’ordinamento sportivo, non può che dare per provato quanto ascritto al calciatore. La C.D.osserva altresì come il gesto del ragazzo sia estremamente grave, proprio in considerazione della sua giovane età, età che normalmente dovrebbe essere estranea a comportamenti che, oltre ad essere incivili e maleducati, siano altresì connotati da un subdolo comportamento accessorio come quello oggetto di giudizio. La C.D. ritiene altresì che la sanzione irrogata, che è ben commisurata alla gravità del gesto, non sia affatto “disgregativa” da un punto di vista sportivo in quanto il calciatore a soli quindici anni ben può continuare a giocare, ancorchè non partite ufficiali, mentre da un punto di vista morale (come dice la società) è sicuramente educativa, dando modo al giovane calciatore di riflettere su come ci si debba comportare non solo su un campo di calcio, ma ovunque e sempre. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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