COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 047 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dalla Pol. Virtus Archiano avverso la decisione del G.S.T. Arezzo che ha squalificato il sig. Biancucci Michele fino al 30.06.2009. C.U. n° 14 del 29.10.2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 047 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dalla Pol. Virtus Archiano avverso la decisione del G.S.T. Arezzo che ha squalificato il sig. Biancucci Michele fino al 30.06.2009. C.U. n° 14 del 29.10.2008. Il Giudice Sportivo squalificava fino al 30 giugno 2009 il calciatore Michele Biancucci poiché a seguito di decisione tecnica, offendeva e minacciava il D.G., quindi lo toccava all’altezza del busto con le mani sospingendolo ripetutamente e facendolo indietreggiare di circa uno-due metri. Propone oggi reclamo la società sportiva, evidenziando come il tesserato abbia si toccato l’arbitro, ma solo per richiamarne l’attenzione, e che dopo il provvedimento di espulsione si allontanava immediatamente dal terreno di gioco. Conclude con la richiesta di mitigazione della sanzione e di audizione personale. All’udienza odierna la reclamante conferma quanto già agli atti, insistendo sulla mancanza di violenza nel gesto del calciatore e sull’assenza di provvedimenti disciplinari del calciatore quindicenne. Il D.G., nel supplemento di rapporto richiesto da questo Collegio ai fini istruttori, conferma sostanzialmente quanto già annotato negli atti di gara. Il reclamo merita accoglimento. Lo svolgimento dei fatti appare chiaro e lineare; è da escludersi che il giocatore abbia semplicemente “toccato” il D.G., il quale ha precisato di aver indietreggiato. E’ altresì vero, però, che a seguito delle risultanze istruttorie non emerge una chiara volontà del tesserato di agire violentemente nei confronti dell’arbitro, il quale nessuna conseguenza ha avuto. L’età del ragazzo non può essere presa come un’attenuante, anzi, è proprio da giovani che si devono apprendere certi comportamenti. Dal quadro che emerge, si ribadisce a seguito degli atti istruttori di questo giudizio di secondo grado, si ritiene che l’entità della squalifica possa essere ridotta per motivi di equità, rapportandola ad episodi similari e già oggetto di decisione di questa C.D.. P.Q.M. La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e riduce la squalifica al sig. Biancucci Michele al 29 marzo 2009. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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