F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA :all. Alessandro PORRO /U.S.D.RECANATESE ( 13/89 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Angelo AGUS
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008
VERTENZA :all. Alessandro PORRO /U.S.D.RECANATESE
( 13/89 )
ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Angelo AGUS
Con ricorso dell’ 8 Luglio 2008 presentato a mezzo del proprio difensore, l’allenatore professionista Alessandro Porro, adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della U.S.D. Recanatese, il pagamento della somma totale di € 7.500,00 quale premio di tesseramento come previsto nell’accordo sottoscritto per la stagione 2007/08 e depositato il 17 Agosto 2007. Tale richiesta, a detta del ricorrente, seguiva la mancata corresponsione degli emolumenti richiesti, divisi in sei rate da € 1,250,00 e non corrisposti dalla Società nemmeno al termine naturale di scadenza dell’incarico.
Il citato accordo veniva regolarmente depositato presso il competente Comitato, come puntualmente accertato dalla Segreteria del Collegio.
La parte convenuta, invitata a controdedurre, inviava con nota del 10 Ottobre 2008 copia di due bonifici di € 2.000,00 effettuati in favore del ricorrente, precisando che la complessiva somma di € 4.000.00 era da considerare a saldo delle spettanze dovute. La difesa dell’allenatore replicava, pur dando atto del ricevimento dei due bonifici, che le controdeduzioni erano tardive e che rimaneva comunque da corrispondere la somma residua di € 3.500,00, sulla cui richiesta insisteva.
La domanda appare fondata per quanto di ragione.
La Società, in netto contrasto con i termini ed il contenuto dell’accordo, non ha dimostrato perché la somma rimessa di € 4.000,00 dovesse considerarsi a saldo per cui il ricorrente, insistendo sulla propria domanda anche se limitatamente alla somma di € 3.500,00 che residuava, ha ulteriormente giustificato la sua pretesa, peraltro documentalmente provata.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’allenatore Alessandro Porro, condanna la convenuta Società al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.500,00 oltre interessi legali nella misura del 3 % annuo a far data dalla domanda all’effettivo soddisfo.
La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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