F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA: all. Simone MEDA / ACCADEMIA SANDONATESE ( 11/89 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA: all. Simone MEDA / ACCADEMIA SANDONATESE ( 11/89 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso dell’11.07.2008, l’allenatore di 3^ Ctg. Simone MEDA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della Società Accademia, il pagamento di € 3.500,00, a saldo del premio tesseramento, oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante della svalutazione monetaria. Il ricorrente comunicava di essere stato esonerato verbalmente, in data 7 novembre 2007, dal Direttore Sportivo della Società Accademia Sandonatese e che, con lettera del 22.11.2008, comunicava di aver preso atto dell’esonero verbale e di restare a disposizione fino al 30.06.2008, come stabilito in contratto. Il ricorrente allegava, altresì, copia del contratto, sottoscritto il 25.07.2007, in cui veniva stabilito che, per la conduzione tecnica della 1^ Squadra, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D. – F.I.G.C.. doveva percepire la somma di € 4.500,00, da pagarsi in rate mensili. Il ricorrente comunicava, altresì, di aver percepito la somma di € 1.000,00. Da accertamenti svolti dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale è risultato che il contratto sottoscritto dalle parti è stato depositato presso il Comitato Regionale Lombardia. La Società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata a.r. del 22.07.2008, deduceva per il tramite del suo rappresentante legale, evidenziando la infondatezza del ricorso proposto del tecnico Meda in quanto nell’accordo sottoscritto dalle parti era stato previsto che nessun premio doveva essere corrisposto in caso di esonero o dimissioni. Alla luce di quanto esposto, il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore Simone MEDA è meritevole di accoglimento. Infatti, il contratto sottoscritto dalle parti, in data 25.07.2007, contiene la clausula del non riconoscimento di alcun rimborso-spese per il restante periodo di inattività che, tra l’altro non sono state richieste dal ricorrente, e non già del premio di tesseramento che, comunque, è dovuto. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall’allenatore MEDA Simone e fa obbligo alla Società Accademia Sandonatese di corrispondere allo stesso la somma di € 3.500,00 a saldo del premio di tesseramento oltre ad € 45,00 per interessi legali per un totale di € 3.545,00. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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