F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA: Luigi FUMO / U.S. CALCIO LITOLUX G.B. VICO ( 6/89 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Angelo AGUS

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA: Luigi FUMO / U.S. CALCIO LITOLUX G.B. VICO ( 6/89 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Angelo AGUS L’allenatore dilettante Luigi FUMO, iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., ricorre in data 3/07/08 avverso l’ U.S. CALCIO LITOLUX G.B. VICO di Napoli, richiedendo il pagamento relativo della rata scaduta il 15 maggio 2008, per complessivi € 1.000,00, per la stagione sportiva 2007/2008, come da accordo concordato in complessivi € 4.000,00. La società sportiva convenuta, ritualmente invitata con Raccomandata A.R. prot. 6/89 del 30.09.2008 da parte della Segreteria di questo Collegio, non ha fatto pervenire alcuna osservazione. Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti, constatato che nei confronti dell’allenatore dilettante Luigi FUMO la U.S. CALCIO LITOLUX nulla ha ritenuto di controbattere, prende atto che la richiesta dell’istante è legittima; la domanda appare pertanto totalmente fondata e meritevole di accoglimento per quanto concerne l’obbligo dell’Unione Sportiva di corrispondere all’allenatore il residuo del rimborso annuo a titolo di premio di tesseramento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie totalmente il ricorso proposto dall’allenatore dilettante Luigi FUMO e fa obbligo all’U.S. CALCIO LITOLUX G.B. VICO di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 1.000,00, a titolo di compenso relativo alla stagione sportiva 2007/2008, oltre alla somma per accessori equitativamente calcolati nella misura di € 25,00, per un ammontare complessivo di € 1.025,00. Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data di effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it