F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA: Marco SCORSINI / A.S.D. MONTEFIASCONE ( 3/89 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Angelo AGUS
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008
VERTENZA: Marco SCORSINI / A.S.D. MONTEFIASCONE
( 3/89 )
ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Angelo AGUS
L’allenatore dilettante Marco SCORSINI, iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C.,ricorre in data 3 luglio 2008, avverso l’ A.S.D. MONTEFIASCONE , richiedendo il pagamento relativo alla rata scaduta il 15.05.2008, per complessivi € 2.300,00 per la stagione sportiva 2007/2008, come da accordo concordato in complessivi € 11.500,00, oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Dichiara di essere stato esonerato in data 11 febbraio 2008.
La società sportiva convenuta, ritualmente invitata con Raccomandata A.R. del 3.07.2008 da parte del ricorrente, ha fatto pervenire le proprie osservazioni tramite l’Avv. Vincenzo Piergiovanni di Viterbo: il legale ha evidenziato che l’asserito mancato pagamento è destituito di ogni fondamento in quanto la Società sportiva ha adempiuto l’obbligazione economica contrattualmente prevista per complessivi € 12.000,00 come da allegato della situazione contabile da dove si riscontrano n. 8 pagamenti mensili di € 1.500,00 dal 7 settembre2007 al 21 aprile 2008; dalla richiamata situazione contabile risultano pagamenti eccedenti alle spettanze del ricorrente per € 500,00 che vengono richiesti di ripetere nei confronti della Società sportiva oltre € 100,00 per spese legali. Con successiva Raccomandata del 6 ottobre 2008 il legale ha prodotto fotocopie di un quotidiano locale datato 8 maggio 2008 richiedendo al Collegio Arbitrale di aprire un procedimento disciplinare nei confronti dell’allenatore per aver egli partecipato, in costanza di tesseramento con la Società convenuta, alle attività di altra società iscritta alla F.I.G.C.
L’allenatore signor Scorsini non ha fatto pervenire al Collegio Arbitrale alcuna osservazione.
Il Collegio esaminata la documentazione agli atti, constatato che nei confronti della A.S.D. Montefiascone l’allenatore dilettante signor Marco Scorsini nulla ha ritenuto di controbattere, prende atto che la richiesta dell’istante non è accoglibile in quanto l’importo complessivo dell’accordo economico previsto per la stagione sportiva 2007/2008 ammontante ad € 11.500,00 è stato interamente corrisposto. Nel merito della richiesta di ripetizione dell’indebito pagamento di € 500,00 il Collegio osserva che la domanda prodotta dalla Società Sportiva non rientra nella giurisdizione dello stesso.
In ultimo la richiesta della medesima Società di adozione di misure disciplinari è meritevole di essere segnalata agli Organi competenti in quanto si appalesa chiaramente che, a fronte di lettera di esonero dell’allenatore datata 11 febbraio 2008, lo stesso aveva obblighi contrattuali fino alla scadenza naturale del contratto ( 30 giugno 2008 ); del resto l’intervista rilasciata al giornale Nuovo Oggi il giorno 8 maggio 2008 evidenzia in chiare lettere che il signor Scorsini ha confermato l’assunzione di incarico in altra società sportiva per la stagione 2008/2009.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale respinge in toto il ricorso proposto dall’allenatore dilettante Marco Scorsini; la A.S. D. Montefiascone non deve alcun compenso al signor Scorsini.
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