COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 29/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOR SAN LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TAMANTI DAMIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 48 DEL 15.1.2009 (Gara: TOR SAN LORENZO – ROCCAGORGA dell’11.1.2009 – Campionato Allievi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 29/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOR SAN LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TAMANTI DAMIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 48 DEL 15.1.2009 (Gara: TOR SAN LORENZO – ROCCAGORGA dell’11.1.2009 – Campionato Allievi Regionali) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che la sanzione comminata al calciatore TAMANTI DAMIANO può essere riportata a minore entità, stante che il suo comportamento verbale si riassume in un’unica proposizione offensiva nei confronti dell’Arbitro: DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società TOR SAN LORENZO riducendo la squalifica a carico del calciatore TAMANTI DAMIANO da 3 a 2 gare. La tassa reclamo va restituita.
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