F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50/CDN del 16.01.2009 (54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA FERRARA (nella qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. US Massese 1919 Srl, all’epoca dei fatti), LUIGI MONTERISI (Presidente del Collegio Sindacale della Soc. SS Massese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA’ US MASSESE 1919 Srl (nota n. 519/1506pf07-08/SP/blp del 29.7.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50/CDN del 16.01.2009 (54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA FERRARA (nella qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. US Massese 1919 Srl, all’epoca dei fatti), LUIGI MONTERISI (Presidente del Collegio Sindacale della Soc. SS Massese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA’ US MASSESE 1919 Srl (nota n. 519/1506pf07-08/SP/blp del 29.7.2008) Con provvedimento del 29 luglio 2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare nazionale il sig. Nicola Ferrara (Amministratore Unico e legale rappresentante della Soc. US Massese 1919 Srl, all’epoca dei fatti), per violazione dell’art. 8 comma 1 CGS e dell’art. 85 lett B) par. V delle NOIF; il sig. Luigi Monterisi (Presidente del Collegio Sindacale della Soc. US Massese 1919 Srl, all’epoca dei fatti), per violazione dell’art. 8 comma 1 CGS, e la Società US Massese 1919 Srl, per violazione dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS. All’inizio della riunione odierna, i deferiti Ferrara e Monterisi hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato le seguenti ordinanze: 1. “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Nicola Ferrara ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base: inibizione di mesi sei, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi quattro”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 4 (quattro) a Nicola Ferrara. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” 2) “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Luigi Monterisi ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base: inibizione di mesi tre, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi due”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) a Luigi Monterisi. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” In seguito, la Commissione ha rilevato che non risulta il riscontro della notifica alla Società US Massese 1919 Srl dell’avviso di convocazione dell’odierna riunione, sebbene sia stato ritualmente spedito con raccomandata con avviso di ricevimento. P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale rinvia il procedimento a nuovo ruolo in attesa dell’acquisizione della relativa documentazione.
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