F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50/CDN del 16.01.2009 (60) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO PECORINI (Amministratore Unico e legale rappresentante della Soc. AC Sansovino Srl)) E DELLA SOCIETA’ AC SANSOVINO Srl (nota n. 527/1504pf07-08/SP/blp del 29.7.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50/CDN del 16.01.2009 (60) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO PECORINI (Amministratore Unico e legale rappresentante della Soc. AC Sansovino Srl)) E DELLA SOCIETA’ AC SANSOVINO Srl (nota n. 527/1504pf07-08/SP/blp del 29.7.2008) Con provvedimento del 29 luglio 2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare nazionale il sig. Pietro Pecorini (Amministratore Unico e legale rappresentante della Soc. AC Sansovino Srl), per violazione dell’art. 85 lett B) par. V delle NOIF, e la Società AC Sansovino Srl, per violazione dell’art. 4 comma 1 CGS. All’inizio della riunione odierna, i deferiti hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato le seguenti ordinanze: 1) “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Pietro Pecorini ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base: inibizione di mesi tre, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi due”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) a Pietro Pecorini. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” 2) “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società AC Sansovino Srl ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base: ammenda di € 10.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 7.000,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (settemila/00) alla Società AC Sansovino Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta società.”
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