F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CDN del 29.01.2009 (199) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ ASCD EBOLITANA E DEL SUO PRESIDENTE ARMANDO CICALESE (nota n. 1744.9/wp/CT/segr del 26.2.2007)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CDN del 29.01.2009 (199) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ ASCD EBOLITANA E DEL SUO PRESIDENTE ARMANDO CICALESE (nota n. 1744.9/wp/CT/segr del 26.2.2007) l) Il deferimento Con provvedimento del 28 febbraio 2007, il Presidente del Comitato Interregionale, accertato che la decisione emessa dalla Commissione Accordi Economici non era stata impugnata, deferiva alla Commissione Disciplinare competente, l’ASCD Ebolitana 1925 ed il Presidente sig. Armando Cicalese, in violazione dell’art. 94 ter commi 11 e 12 delle NOIF e dall’art. 7, commi 6 bis e 7 del CGS per non avere la Soc. Ebolitana ottemperato a quanto disposto dalla CAE con il C.U. n° 85 del 2.1.2007, che disponeva il pagamento della somma pari ad € 5.000,00 in favore del calciatore Giulio Nunnari. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, la Soc. Ebolitana ed il suo Presidente facevano pervenire una memoria difensiva. Successivamente perveniva una ricevuta di saldo dei compensi vantati dal calciatore Giulio Nunnari, sottoscritta dallo stesso, depositata anche presso il Comitato Regionale Campania con Prot. N° 4617 del 31/10/2008All’odierna udienza è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta dell’irrogazione di mesi sei di inibizione per Armando Cicalese e la penalizzazione di un punto in classifica; è comparso inoltre il difensore dei deferiti il quale si riporta alla memoria depositata in atti ed insiste per l’accoglimento delle conclusioni nella stessa riportate. 2) La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Il deferimento dis osto dal Presidente del Comitato Interregionale appare carente sotto il profilo della legittimazione attiva, in quanto per mero errore degli uffici competenti non era risultata impugnata la decisione emessa dalla CAE con C.U. n° 85 del 2.1.2007; invece come risulta per tabulas la vicenda per cui è deferimento ha subito altri tre giudizi, esaurendosi con la decisione finale della Commissione Vertenze Economiche C.U. n° 4/D del 26.7.2007, data questa ultima da cui decorrono i termini per ottemperare a quanto disposto dalla suddetta Commissione. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dichiara il non luogo a procedere.
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