F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 54/CDN del 26.01.2009 (99) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Presidente e legale rappresentante della Soc. Ascoli Calcio 1898 SpA), PIERLUIGI DI SANTO (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della Soc. AscolI Calcio 1898 SpA) E DELLA SOCIETA’ ASCOLI CALCIO 1898 SpA (nota n. 3116/383pf/08-09/SP/blp del 5.12.2008) (100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Presidente e legale rappresentante della Soc. Ascoli Calcio 1898 SpA), PIERLUIGI DI SANTO (Amministratore delegato e legale rappresentante della Soc. Ascoli Calcio 1898 SpA) E DELLA SOCIETA’ ASCOLI CALCIO 1898 SpA (nota n. 3112/384pf/08-09/SP/blp del 5.12.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 54/CDN del 26.01.2009 (99) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Presidente e legale rappresentante della Soc. Ascoli Calcio 1898 SpA), PIERLUIGI DI SANTO (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della Soc. AscolI Calcio 1898 SpA) E DELLA SOCIETA’ ASCOLI CALCIO 1898 SpA (nota n. 3116/383pf/08-09/SP/blp del 5.12.2008) (100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Presidente e legale rappresentante della Soc. Ascoli Calcio 1898 SpA), PIERLUIGI DI SANTO (Amministratore delegato e legale rappresentante della Soc. Ascoli Calcio 1898 SpA) E DELLA SOCIETA’ ASCOLI CALCIO 1898 SpA (nota n. 3112/384pf/08-09/SP/blp del 5.12.2008) Disposta preliminarmente la riunione dei due procedimenti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, la Commissione disciplinare, letti gli atti e le memorie difensive dei deferiti, sentito il rappresentante della Procura federale il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta di: mesi 6 di inibizione per ogni violazione ai sigg.ri sig. Roberto Benigni e Pierluigi Di Santo per un totale di mesi 12 di inibizione e la sanzione della penalizzazione di punti 2 per ogni violazione alla Società Ascoli per un totale di punti 4 di penalizzazione, ascoltati inoltre i difensori dei deferiti che si riportano agli scritti difensivi, osserva: dalla documentazione in atti si evince che la Soc. Ascoli Calcio in violazione di quanto tassativamente previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. 93/A del 5 maggio 2008, al paragrafo IV lett. A punto 2, non ha comunicato né trasmesso agli organi competenti entro il 30 di settembre del 2008, la documentazione relativa al pagamento degli emolumenti dovuti per i mesi aprile - maggio - giugno 2008, così come non ha comunicato né trasmesso entro la data del 31 ottobre 2008 la documentazione relativa all’avvenuto pagamento dei contribuiti previdenziali ed erariali. Gli organi direttivi della Società individuati nel Presidente Sig. Roberto Benigni e nell’Amministratore delegato, si sono difesi assumendo che l’omesso pagamento e la conseguente omessa produzione documentale entro i termini prescritti era da ascriversi alla mancata corresponsione da parte della EUROFINSPORT, Società finanziaria a cui il Presidente e l’amministratore delegato si erano rivolti per ottenere, previa cessione di crediti maturati ed esigibili, la erogazione delle somme necessarie a coprire sia il pagamento degli emolumenti che dei contributi e di quant’altro dovuto. Il ritardo nella erogazione del finanziamento si poneva, pertanto, come causa di forza maggiore, che aveva impedito alla Società e ai suoi dirigenti di far fronte entro i termini prescritti dalle disposizioni Federali, alle obbligazioni nascenti dai rapporti di lavoro dipendente. L’Amministratore delegato Sig. Di Santo, riteneva comunque di dover andare esente da responsabilità, in ordine alle scadenze del 30 settembre 2008, in quanto i vincoli limitativi imposti al suo mandato di Amministratore, non gli conferivano alcun potere diretto a reperire aliunde i finanziamenti necessari; quanto ai versamenti contributivi da effettuarsi entro il 31 ottobre, il Di Santo opponeva le sue irrevocabili dimissioni dalla carica, presentate il 26.10.2008 e ratificate dal CdA della Società in data 29.10.2008. È opportuno ricordare che le date del 30 settembre e del 31 ottobre 2008, sono state fissate dalle disposizioni contenute nel C.U. 93/A del 5 maggio 2008 come termine ultimo per le comunicazioni alla Co.Vi.So.C. dell’avvenuto pagamento degli emolumenti (30 settembre) e dei contribuiti (31 ottobre) e per la trasmissione alla stessa Commissione di Vigilanza della documentazione inerente i pagamenti stessi. Ciò precisato, ne consegue che l’effettivo pagamento, doveva effettuarsi alle scadenze naturali, che per mera tolleranza poteva esser prorogato sino alle date di comunicazione e trasmissione. In altri termini, la Società ha avuto a disposizione un termine più che congruo per risolvere qualsiasi problema di natura economica. La invocata “causa di forza maggiore”, per costituire scriminante, si deve porre come atto di forza tale da creare nel soggetto che lo subisce, una assoluta impossibilità ad adempiere, cosa che nel caso in esame non sembra essersi verificato, avendo avuto la Società, tutto il tempo per superare ogni possibile difficoltà. La mancata erogazione del finanziamento può considerarsi quale difficoltà sopravvenuta che poteva esser superata con la ricerca di fonti alternative di finanziamento, come di fatto si è poi realizzato, in un momento successivo alla scadenza dei termini. Le argomentazioni difensive del Sig. Di Santo in ordine ai limiti della sua delega, per quanto suggestive, non possono trovare accoglimento in quanto, egli, doveva trovare, all’interno delle funzioni che svolgeva, i poteri per affrontare e risolvere la situazione creatasi a seguito del ritardato finanziamento. Deve, invece, essere accolta, la richiesta di proscioglimento del Di Santo, in ordine agli omessi versamenti contributivi e alle omesse comunicazioni, non rivestendo più lo stesso la carica di Amministratore alla data del 31.10.2008. Quanto alla contestazione relativa al non aver adempiuto all’obbligo di comunicazione, essa deve intendersi assorbita nella contestazione principale relativa al mancato pagamento. Ritenuta quindi entro limiti sopra indicati la responsabilità dei deferiti, appare equo fissare le sanzioni nella seguente misura: quanto al Sig. Roberto Benigni, ritenuta la responsabilità in relazione ad entrambe le violazioni, in considerazione del suo corretto comportamento, mesi tre di inibizione per ciascuna violazione e così in totale mesi sei, quanto al Sig. Pierluigi Di Santo ritenuta la responsabilità unicamente con riferimento alla violazione del 30.9.2008 mesi tre di inibizione; quanto alla Società Ascoli Calcio 1898 SpA, ritenuta la responsabilità diretta per entrambi le contestazioni, penalizzazione di punti due per ciascuna violazione e così in totale punti quattro. P.Q.M. Infligge: a Roberto Benigni la sanzione della inibizione per la durata di mesi 6 (sei), a Pierluigi Di Santo la inibizione per la durata di mesi 3 (tre) ed alla Società Ascoli Calcio 1898 SpA la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.
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