F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CDN del 21.01.2009 (90) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE (ammenda € 1.000,00) INFLITTA ALLA SOCIETA’ US VO’ A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto CU n. 33 del 19.11.2008).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CDN del 21.01.2009 (90) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE (ammenda € 1.000,00) INFLITTA ALLA SOCIETA’ US VO’ A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto CU n. 33 del 19.11.2008). La Procura federale ha impugnato la decisione della Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 19 novembre 2008, limitatamente alla mancata applicazione nei confronti della società US VO’ della penalizzazione di otto punti in classifica, che la requirente aveva richiesto nel procedimento di primo grado. La Società US VO’, partecipante al Campionato di seconda categoria, aveva utilizzato in otto gare ufficiali della stagione 2007/2008, disputate dal 16 settembre al 18 novembre 2007, il calciatore Andrea Capuzzo senza averlo tesserato ed era stata deferita per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS delle violazioni ascritte al legale rappresentante, nonché ai propri dirigenti e tesserati ovvero ai soggetti che comunque avevano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 comma 5 stesso Codice. Erano stati parimenti deferiti il calciatore Andrea Capuzzo, il Presidente della società Andrea Berton, i dirigenti Maurizio Sinigaglia, Albano Segato, Oscar Maschera ed Andrea Zuin, ai quali veniva contestata al primo la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale, agli altri la violazione delle medesime norme anche in relazione all’art. 61 NOIF. I primi giudici, accertato che in effetti il calciatore Capuzzo aveva partecipato alle gare di cui sopra senza essere tesserato e che pertanto le violazioni contestate alla Società, al presidente ed ai dirigenti erano fondate, comminava l’inibizione di mesi quattro al presidente Berton, di giorni venti ai dirigenti Sinigaglia e Segato, di giorni quaranta al dirigente Zuin, di giorni sessanta al dirigente Maschera; infliggeva alla società US VO’ l’ammenda di € 1.000,00; mandava assolto il calciatore in quanto questi il 14 agosto 2007 aveva sottoscritto l’impegno di svolgere a favore della società US VO’, che lo aveva accettato, attività sportiva per la stagione in corso, ritenendo che tale impegno potesse sostituire validamente la richiesta di aggiornamento del tesseramento sul modulo FIGC, dimostrando così di aver agito in buona fede e senza alcuna preclusione in ordine alla formalizzazione del tesseramento, che sarebbe poi avvenuta il 21 novembre 2007 con la sottoscrizione dell’apposito modulo. La richiesta della Procura di penalizzazione della Società US VO’ di otto punti in classifica veniva respinta dalla Commissione Territoriale nel convincimento che la sanzione andava applicata solo nella ipotesi di comportamenti dolosi o fraudolenti dei dirigenti della società incolpata, da escludersi nel caso in esame e che comunque essa era contenuta nell’art. 17 comma 8 CGS recante fattispecie diversa da quella dedotta, mentre l’art. 46 comma 6 CGS si riferiva a provvedimenti disciplinari a carico della società senz’altra specificazione in merito alla penalizzazione. La Procura Federale, con l’impugnativa di che trattasi, deduce che la Commissione Territoriale ha omesso di considerare l’art. 10 comma 8 parte seconda CGS, che, nel caso di responsabilità diretta della società, prevede l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h) ed i) dell’art. 18 comma 1 CGS, tra le quali rientra quella della penalizzazione di uno o più punti in classifica, con conseguente riforma della decisione impugnata. La società deferita in data 15 gennaio 2009 ha fatto pervenire una memoria scritta, che tuttavia non può essere esaminata perché trasmessa oltre il termine di cui all’art. 38 comma 3 CGS e quindi tardiva. La Procura federale, comparsa in udienza, ha insistito nell’accoglimento del ricorso. Nessuno è comparso per i sanzionati. Il ricorso è fondato e dev’essere accolto. Accertata in capo alla società deferita la violazione dell’art. 4 comma 1 e 2 CGS, sono applicabili anche in via cumulativa le sanzioni di cui all’art. 18 comma 1 CGS, tra le quali rientra la penalizzazione di uno o più punti in classifica, che è ragionevole applicare al caso in esame, stante la oggettiva rilevanza dell’occorso. Tale tipo di sanzione è peraltro prevista dall’art. 10 comma 8 ultimo inciso del CGS, la cui fattispecie trova applicazione nel caso in esame nell’abito della responsabilità diretta della Società, che risulta incontestata. Ragioni di equità inducono questa Commissione a sanzionare la Società deferita, già gravata da ammenda, in misura (precisata in dispositivo) inferiore al chiesto, atteso anche che nella fattispecie esaminata non sussiste norma che preveda lì’automatismo di siffatta penalizzazione. P.Q.M. Accoglie il ricorso della Procura federale e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, infligge alla società US VO’ la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso; conferma per il resto la decisione impugnata.
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