F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CDN del 21.01.2009 (96) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO BOMPIERI (Presidente della Soc. AC Castellana Castelgoffredo) E DELLA SOCIETA’ AC CASTELLANA CASTELGOFFREDO (nota n. 2844/835pf07-08/MS/dl del 26.11.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CDN del 21.01.2009 (96) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO BOMPIERI (Presidente della Soc. AC Castellana Castelgoffredo) E DELLA SOCIETA’ AC CASTELLANA CASTELGOFFREDO (nota n. 2844/835pf07-08/MS/dl del 26.11.2008) Con atto del 26.11.2008, la Procura Federale ha deferito il Sig. Bruno Pompieri, Presidente dell’AC Castellana Castelgoffredo nonché la stessa Società per rispondere il primo della violazione di cui aIl’art. 1 CGS in relazione all’art. 32, co. 1, del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 dell’1.7.2007 della LND – FIGC, per aver disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra ai Campionati Giovanili Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’attività Giovanile e Scolastica oppure in alternativa al Campionato “Juniores Under 18” nella stagione sportiva 2007/2008, e le Società per responsabilità diretta ex art. 4, co. 1, CGS per la violazione ascritta al suo Presidente. Alla riunione del 21.1.2009, la Procura Federale ha concluso per il proscioglimento avendo rilevato, attraverso l’esame della documentazione prodotta dagli incolpati a sostegno della propria tesi difensiva. Il deferimento è infondato. Gli incolpati hanno provato di aver adempiuto agli obblighi sugli stessi gravanti depositando documentazione attestante l’osservanza del precetto P.Q.M. Proscioglie il Sig. Bruno Pompieri e l’AC Castellana Castelgoffredo.
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