F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CDN del 29.01.2009 (118) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ APD OLIMPIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLIMPIA-DELLE VITTORIE DEL 15.11.2008 (delibera G.S. CU n. 34/SGS del 20.11.2008 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio CU n. 54 dell’11.12.2008 – Campionato Coppa Lazio Allievi).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CDN del 29.01.2009 (118) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ APD OLIMPIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLIMPIA-DELLE VITTORIE DEL 15.11.2008 (delibera G.S. CU n. 34/SGS del 20.11.2008 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio CU n. 54 dell’11.12.2008 – Campionato Coppa Lazio Allievi). Visti gli atti; letto il ricorso; considerato che la Società APD Olimpia ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Lazio, che ha accolto parzialmente, annullando la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 103,00, il ricorso proposto dalla stessa avverso la delibera del Giudice Sportivo (CU n. 34/sgs del 20.11.2008), che aveva inflitto alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara Olimpia-Delle Vittorie con il punteggio di 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 103,00. ritenuto che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell’art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l’attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale, onde il ricorso si appalesa inammissibile; considerato, altresì’, che nel caso in questione si sono esauriti i due gradi del giudizio previsto dal citato art. 44 CGS. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata.
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