COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 131 stagione sportiva 2008/09 . Reclamo della San Clemente Reggello avverso dec. Del G.S.T di Firenze. Squalifica Degl’Innocenti Simone fino al 30.06.2009 – Bagni Tommaso per 4 gare – Ammenda di Euro 550,00. (C.U 31 del 28.01.2009 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
131 stagione sportiva 2008/09 . Reclamo della San Clemente Reggello avverso dec. Del G.S.T di Firenze. Squalifica Degl’Innocenti Simone fino al 30.06.2009 – Bagni Tommaso per 4 gare – Ammenda di Euro 550,00. (C.U 31 del 28.01.2009 )
La Soc. San Clemente, in persona del suo Presidente , ritenendosi danneggiata da decisioni soggettive del Direttore di gara che hanno portato alle sanzioni in oggetto indicate, chiede a questo collegio una revisione dei provvedimenti .
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile perche’ non sottoscritto.
La sottoscrizione e’ requisito essenziale e necessario per la validita’ del reclamo , il quale , se ne e’ privo , ovvero (il che e’ lo stesso) se munito di sottoscrizione inefficace , e’ da considerare tanquam non esset , con l’ovvia conseguenza che da esso non possono derivare gli effetti giuridici che gli sono propri.
Il difetto di sottoscrizione dell’atto , impedisce di accertarne la provenienza e quindi di affermarne la validita’ , rituale e sostanziale.
La sottoscrizione e’ uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente.
P.Q.M.
La C.D.T dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa.
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