COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 110 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo A.S.D Laurenziana Avverso Squalifica Del Calciatore Marchionni Riccardo Fino Al 3062009 (C.U. N° 28 Del 1412009)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
110 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo A.S.D Laurenziana Avverso Squalifica Del Calciatore Marchionni Riccardo Fino Al 3062009 (C.U. N° 28 Del 1412009)
Reclama la A.S.D. Laurenziana avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale di Firenze con la seguente motivazione: “Perché dopo aver protestato contro una decisione tecnica del D.G., gli tirava addosso un pallone che lo colpiva ad un piede.”
La reclamante pur ammettendo i fatti, asserisce trattarsi di gesto involontario, sicuramente sanzionabile, ma non nella misura decisa dal G.S., cita in proposito alcune decisioni della giustizia sportiva che, a suo dire, sarebbero state sanzionate in modo minore.
Chiede pertanto una riduzione della squalifica.
La C.D. esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo.
L’arbitro nel supplemento ribadisce l’assoluta volontarietà del gesto del Marchionni e conferma il rapporto, né del resto la reclamante ne aveva contestato il contenuto.
Inoltre riferisce l’arbitro che il calciatore si trovava a circa tre metri e pertanto non può dubitarsi della volontarietà del calciatore.
Quanto ai precedenti citati dalla reclamante questa C.D., presane visione, ritiene gli stessi del tutto inconferenti in quanto riferibili a situazioni ed episodi ben diversi da quello in esame, episodi che sono stati sanzionati in modo differente poiché diversa era la fattispecie.
Si ricorda inoltre che ogni giudice ha la propria autonomia di giudizio e solo la C.D. è impegnata a uniformare le decisioni dei singoli Giudici Territoriali, a volte addirittura ricorrendo all’istituto della reformatio in pejus, da qualche tempo introdotto nella nostra normativa, ma solo qualora la sanzione comminata dal primo giudice venga impugnata.
Viceversa qualora la sanzione non venga impugnata, rimane cosa giudicata e, anche se difforme, in più o in meno, rispetto ad altre relative a fattispecie simili, non è suscettibile di modifica, in tal caso, tuttavia, non può certo costituire un precedente valido che possa vincolare la C.D. ad assumere provvedimenti diversi dalla sua consueta giurisprudenza.
Accertata la volontarietà del gesto la C.D. rileva come di solito il lancio del pallone all’indirizzo del D.G., che colpisce, può venir sanzionato sino ad un anno di squalifica a seconda della violenza, del fatto che il pallone sia stato tirato con le mani o con i piedi, della distanza dal D.g., dove quest’ultimo viene colpito, se l’azione ha provocato dolore etc.
Nel caso che ci occupa il lancio, pur essendo avvenuto da vicino, non ha recato conseguenze all’arbitro e lo ha colpito ad un piede, si ritiene pertanto congrua la sanzione inflitta dal primo giudice.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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