COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PIERANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIERANTONIO CALCIO – SAN SISTO DISPUTATA IL 17.01.2009 A PIERANTONIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 64 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 21.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA) – PER AMMENDA DI €. 1.000,00; – PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE MAGNAMACCO RINALDO FINO AL 20.02.2009; – PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE STACCINI BRUNO FINO AL 06.02.2009.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PIERANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIERANTONIO CALCIO – SAN SISTO DISPUTATA IL 17.01.2009 A PIERANTONIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 64 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 21.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA) - PER AMMENDA DI €. 1.000,00; - PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE MAGNAMACCO RINALDO FINO AL 20.02.2009; - PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE STACCINI BRUNO FINO AL 06.02.2009. A PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.02.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e richiesta di riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro, seppur regolarmente convocato. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il direttore di gara ed il suo assistente hanno puntualmente descritto nei propri supplementi di referto, gli episodi verificatesi durante e dopo la gara, consistenti in comportamenti offensive nei confronti della terna arbitrale, cori e frasi razziste all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria e la presenza di persone non autorizzate nel recinto degli spogliatoi. Tali condotte sono meritevoli di adeguata sanzione che tuttavia, pur tenuto conto della recidiva specifica, può essere contenuta in €.850 di ammenda. Il ricorso nei confronti dell’inibizione dei dirigenti Magnamacco Rinaldo e Staccini Bruno è inammissibile ai sensi dell’art.45 comma 3 sub. A) del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Pierantonio, riduce l’ammenda inflitta ad €.850,00; dichiara inammissibile il reclamo relativo alle posizioni dei dirigenti Magnamacco Rinaldo e Staccini Bruno. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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