COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. MONTEPETRIOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEPETRIOLO FONTIGNANO – SCHIAVO DISPUTATA IL 25.01.2009 A MONTEPETRIOLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 28.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA) – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SCARDELLA TOMAS PER CINQUE GIORNATE DI GARA;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/02/200
Delibera della Commissione Disciplinare
2ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. MONTEPETRIOLO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA MONTEPETRIOLO FONTIGNANO - SCHIAVO DISPUTATA IL 25.01.2009 A
MONTEPETRIOLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL
C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 28.01.2009 PUBBLICATO IN PARI
DATA)
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SCARDELLA TOMAS PER CINQUE
GIORNATE DI GARA;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.02.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il comportamento posto in essere dal calciatore Scardella Tomas è stato confermato dal direttore
di gara dinanzi a questa Commissione. In particolare l’arbitro ha dichiarato che il predetto
calciatore, espulso per doppia ammonizione a seguito di fallo di gioco scorretto, all’atto della
segnalazione dell’espulsione afferrava istintivamente il direttore di gara per un braccio
apostrofandolo con frasi irriguardose. Il gesto istintivo non provocava dolore all’arbitro.
A parere di questa Commissione la squalifica può essere ridotta a tre giornate di gara.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.P.D. Montepetriolo, riduce la
squalifica inflitta al calciatore Scardella Tomas a tre giornate di gara.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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