COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. MONTEPETRIOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEPETRIOLO FONTIGNANO – SCHIAVO DISPUTATA IL 25.01.2009 A MONTEPETRIOLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 28.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA) – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SCARDELLA TOMAS PER CINQUE GIORNATE DI GARA;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. MONTEPETRIOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEPETRIOLO FONTIGNANO - SCHIAVO DISPUTATA IL 25.01.2009 A MONTEPETRIOLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 28.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA) - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SCARDELLA TOMAS PER CINQUE GIORNATE DI GARA; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.02.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il comportamento posto in essere dal calciatore Scardella Tomas è stato confermato dal direttore di gara dinanzi a questa Commissione. In particolare l’arbitro ha dichiarato che il predetto calciatore, espulso per doppia ammonizione a seguito di fallo di gioco scorretto, all’atto della segnalazione dell’espulsione afferrava istintivamente il direttore di gara per un braccio apostrofandolo con frasi irriguardose. Il gesto istintivo non provocava dolore all’arbitro. A parere di questa Commissione la squalifica può essere ridotta a tre giornate di gara. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.P.D. Montepetriolo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Scardella Tomas a tre giornate di gara. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it