COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SCHEGGIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SCHEGGIA – S. ERACLIO DISPUTATA IL 18.01.2009 A SCHEGGIA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 33 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 21.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA) – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BORSELLINI MARIO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/02/200
Delibera della Commissione Disciplinare
3ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SCHEGGIA IN RIFERIMENTO ALLA
GARA SCHEGGIA – S. ERACLIO DISPUTATA IL 18.01.2009 A SCHEGGIA (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 33 DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 21.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA)
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BORSELLINI MARIO PER QUATTRO
GIORNATE DI GARA;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.02.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel referto
circa il comportamento posto in essere nei suoi confronti dal calciatore Borsellini Mario, ribadendo
l’atteggiamento offensivo e minaccioso assunto da quest’ultimo a seguito di un’ammonizione e
successiva espulsione decretate nei suoi confronti. La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua
rispetto ai fatti e come tale meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla società A.S.D. Scheggia.
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SCHEGGIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SCHEGGIA – S. ERACLIO DISPUTATA IL 18.01.2009 A SCHEGGIA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 33 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 21.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA) – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BORSELLINI MARIO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA;"