COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 25 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. RICORSO A.C. FELETTO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 dell’11/2/2009 – Squalifica per quattro giornate giocatore Varaschin Stefano – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 25 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. RICORSO A.C. FELETTO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 dell’11/2/2009 – Squalifica per quattro giornate giocatore Varaschin Stefano – Campionato di 3^ Categoria La Società A.C. Feletto ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicata con il Comunicato n. 30 dell’11/2/2009, con la quale é stata assunta la squalifica per quattro giornate di gara a carico del calciatore Varaschin Stefano : “per essere entrato intenzionalmente e violentemente con un salto a piedi uniti sulla caviglia di un giocatore avversario, procurandogli una ferita con fuoriuscita di sangue tale da rendersi necessaria una medicazione”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società A.C. Feletto; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato quanto indicato nel referto di gara, ribadendo l’assoluta intenzionalità dell’intervento del Varaschin e di aver accertato di persona le conseguenze del medesimo; ritenuta congrua, alla luce di quanto sopra, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso proposto dall’A.C. Feletto; • di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Varaschin Sefano; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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