COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 04 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. RICORSO A.S.D. CALCIOMONSELICE1926SWEDEN Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 53 del 18/2/2009 – Ammenda di € 500,00 a carico della Società e squalifica del campo per due giornate di gara – Campionato di Eccellenza
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 04 Marzo 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.1. RICORSO A.S.D. CALCIOMONSELICE1926SWEDEN
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto
n. 53 del 18/2/2009 – Ammenda di € 500,00 a carico della Società e squalifica del campo per due
giornate di gara – Campionato di Eccellenza
La Società ASD Calciomomselice1926Sweden ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale
Regionale, pubblicate con il Comunicato n. 53 del 18/2/2009 del C.R. Veneto, con le quali sono stati assunti i seguenti
provvedimenti disciplinari :
- Ammenda di € 500,00 e squalifica del campo per due giornate di gara :”perché la tifoseria del Monselice, nel corso di
tutta la gara, insultava e minacciava la terna arbitrale e rivolgeva insulti razziali nei confronti di un giocatore della
Società Noventa Padovana. Considerato che il comportamento dei sostenitori del Monselice è già stato più volte
sanzionato per i medesimi motivi e che la sanzione economica si è rivelata inefficace, dispone altresì la squalifica del
campo per due giornate (art. 18.1 lett. f del C.G.S.)”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società Calciomonselice1926sweden;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il legale rappresentante della Società opponente;
sentiti, altresì, l’arbitro e gli assistenti arbitrali per le vie brevi e visti i relativi supplementi di rapporto resi, con i quali hanno
precisato :
▫il primo di non aver sentito alcun coro razzista o comunque discriminatorio;
▫il secondo (Adiamoli) di aver sentito un unico spettatore proferire isolatamente l’espressione “va a correr drio ai leoni”;
▫il terzo (Ambrosini) di aver sentito isolatamente provenire dal pubblico insulti, non ripetuti, al calciatore n. 15 del Noventa
Padovana al momento del suo ingresso in campo;
▫tutti, peraltro, hanno confermato pesanti insulti rivolti alla terna arbitrale nel corso della gara;
ritenuto che quanto sopra non integri la fattispecie di cui all’art. 11, 3°comma , seconda parte del C.G.S.;
ritenuto, comunque, pacificamente acquisito al giudizio, il comportamento reiteratamente offensivo del pubblico nei
confronti della terna arbitrale e la recidiva specifica, sul punto della Società, nonché il comportamento antisportivo di
isolati spettatori, anche in questo caso con recidiva specifica;
in parziale riforma del provvedimento del Giudice di primo grado annulla il provvedimento della sanzione della squalifica
del campo per due giornate e ridetermina in capo alla Società ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 800,00.- con
diffida
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di accogliere parzialmente il ricorso proposto dall’ASD Calciomonselice1926sweden;
• di annullare la sanzione del la squalifica del campo di gioco per due giornate di gara;
• di confermare la sanzione della ammenda ,che viene rideterminata in € 800,00 con diffida, a carico della Società.
La tassa reclamo non è stata versata.
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