COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 04 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.6. RICORSO A.C. MOZZECANE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 54 del 25/2/2009 – Ammenda di € 70,00 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 04 Marzo 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.6. RICORSO A.C. MOZZECANE
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto
n. 54 del 25/2/2009 – Ammenda di € 70,00 – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.C. Mozzecane ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale,
pubblicate con il Comunicato n. 54 del 25/2/2009 del C.R. Veneto, con la quale é stata assunta la sanzione dell’ammenda
di € 70,00 a carico della Società per : “per insulti all’arbitro durante la gara in segno di protesta”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società Mozzecane;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
rilevato che il referto arbitrale, che riveste efficacia di prova privilegiata, ex art. 35, 1. comma , sub 1.1. del C.G.S.,
evidenzia che, dal 36’ del 2° tempo alla fine della gara, più tifosi della squadra ospitata, rivolsero offese all’arbitro;
considerata perciò, legittima la sanzione applicata dal G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso proposto dall’A.C. Mozzecane;
• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 70,00 a carico della Società;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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