COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 04 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.10. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del calciatore : Savane ABOUBACAR del Dirigente : Antonio BASSO (Ambrosiana – Presidente) della Società : Pol. AMBROSIANA – Trebaseleghe (PD)

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 04 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.10. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del calciatore : Savane ABOUBACAR del Dirigente : Antonio BASSO (Ambrosiana – Presidente) della Società : Pol. AMBROSIANA – Trebaseleghe (PD) La Procura Federale con atto del 16/1/2009, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : il Sig. Savane ABOUBACAR (calciatore) per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 40, comma 6 delle NOIF per avere, all’atto della richiesta di tesseramento per la Società Pol. Ambrosiana, falsamente dichiarato di non essere mai stato tesserato per Federazione estera e, segnatamente, per il club Djibetoa de Tabou appartenente alla Féderation Ivorienne de Football; il Sig. Antonio BASSO (Presidente Pol. Ambrosiana) per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 40, comma 6 delle N.O.I.F. per avere, quale Presidente della Società Pol. Ambrosiana, avanzato richiesta di tesseramento del calciatore Savane Aboubacar, producendo in uno con il modulo di tesseramento, una dichiarazione proveniente dal calciatore nella quale questi dichiarava falsamente di non essere mai stato tesserato per Federazione estera; la società Pol. Ambrosiana – Trebaseleghe (PD) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio Presidente all’epoca dei fatti. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Vice Procuratore Federale, letta la nota con relativi allegati inviata, in data 28/10/2008, dall’Ufficio Tesseramento F.I.G.C. con la quale veniva comunicato alla Procura Federale, per le eventuali proprie determinazioni, che una Società appartenente alla L.N.D. aveva avanzato una richiesta di tesseramento di calciatore producendo una dichiarazione nella quale si attestava mendacemente l’assenza di precedente tesseramento di quel calciatore per altra Società appartenente a Federazione Estera; rilevato, che dall’esame dell’anzidetta documentazione è emerso che, in data 26/10/08, la Società Pol. Ambrosiana richiedeva il tesseramento del calciatore Savane Aboubacar, di nazionalità ivoriana, e produceva in uno con quella richiesta, una dichiarazione, all’apparenza, proveniente dal calciatore medesimo, con la quale veniva certificato che questi non era mai stato in precedenza tesserato con Società appartenenti a Federazioni Estere; rilevato, altresì, che tale ultima dichiarazione è risultata, però, mendace in quanto, sempre dall’esame della predetta documentazione, è dato rilevare che il calciatore in parola, come certificato da comunicazione scritta inviata all’Ufficio Tesseramento F.I.G.C. dalla consorella Féderation Ivorienne de Football, era stato già tesserato per il club Djibetoa de Tabou, stagione sportiva 1999, appartenente alla federazione calcistica ivoriana; rilevato, allora, che a norma dell’art. 40 delle N.O.I.F. <> ……. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere a condizioni che sia rilasciato il <> dalla Federazione di provenienza ….>>; rilevato, quindi, nel caso in esame, che la Società Pol. Ambrosiana avrebbe dovuto astenersi dal richiedere il tesseramento del calciatore Savane Aboubacar, stante il pregresso tesseramento dello stesso per società appartenente a Federazione estera, ovvero, attesa tale ultima circostanza e l’assenza di quelle condizioni >>scriminanti>> previste dall’art. 40 co. 10 NOIF, avrebbe dovuto preventivamente attendere il rilascio, in favore del calciatore, del <> al tesseramento (<> pervenuto alla Federazione Italiana solo in data22/10/2008 e quindi in epoca successiva all’avanzata richiesta di tesseramento in argomento); ritenuto, pertanto, che l’avanzata richiesta di tesseramento del calciatore Savane Aboubacar, nei termini anzidetti, da parte della Società Pol. Ambrosiana abbia rappresentato una violazione di quei doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva imposti alle Società e ai tesserati tutti dall’art. 1 co. 1 del C.G.S.; ritenuto, che la descritta condotta sia ascrivibile, tanto, alla società Pol. Ambrosiana, in persona del Sig. Antonio Basso, Presidente della stessa al momento dei fatti e atteso il rapporto di immedesimazione organica tra il medesimo e la società, quanto, al calciatore Savane Aboubacar in considerazione del fatto che costui risulta essere il firmatario di quella dichiarazione, poi rivelatasi mendace, prodotta dalla Società unitamente alla richiesta di tesseramento onde dimostrare che il calciatore non era mai stato in precedenza tesserato per Federazione estera. La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna udienza. AI dibattimento del 3/3/2009 sono risultati presenti : il Sig. Antonio Basso (Presidente) che si rappresenta in proprio e rappresenta la Società Ambrosiana il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. il Sig. Savane Aboubacar (Calciatore) non si è presentato, giustificando la sua assenza per motivi di salute. Rilevato che il giocatore Savane Aboubacar non risulta essere tesserato per la F.I.G.C., giusta dichiarazione dell’Ufficio Tesseramento del 24/10/2008: considerato che lo stesso non fa quindi parte dell’ordinamento sportivo; preso atto che non esiste una norma che impone al Presidente della Società di effettuare indagini circa le dichiarazioni rese dal calciatore, a maggior ragione allorquando, come nel caso di specie, esse riguardano fatti svolti in luoghi sui quali è impossibile alcuna verifica; considerato quindi che il soggetto deferito non può essere responsabile del fatto ascrittogli; valutato che la Società non può essere imputata di responsabilità oggettiva mancando una qualsivoglia responsabilità del suo presidente P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, delibera • di dichiarare la carenza di giurisdizione a decidere in merito alla posizione del calciatore Savane Aboubacar; • di dichiarare l’assenza di responsabilità in capo al Sig. Basso Antonio (Ambrosiana – Presidente) in relazione al fatto ascrittogli • di dichiarare l’assenza di responsabilità oggettiva in capo alla Società Pol. Ambrosiana.
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