COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 04 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.11. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. : Claudiu Alin MANOLEA (calciatore ASD Altavilla Calcio) del Sig : Gianni BERTO (Altavilla Calcio – Presidente) del Sig : Mario GIANESELLO (Altavilla Calcio – Dirigente) della Società : A.S.D. ALTAVILLA CALCIO

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 04 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.11. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. : Claudiu Alin MANOLEA (calciatore ASD Altavilla Calcio) del Sig : Gianni BERTO (Altavilla Calcio – Presidente) del Sig : Mario GIANESELLO (Altavilla Calcio – Dirigente) della Società : A.S.D. ALTAVILLA CALCIO La Procura Federale con atto del 26/1/2009, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : il Sig. Claudiu Alin MANOLEA, Calciatore tesserato Altavilla Vicentina per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 7,comma 1 e 16 dello Statuto Federale ed all’art. 1, comma 5 del C.G.S., per avere disputato irregolarmente, senza titolo, n. 6 gare ufficiali per la Società Altavilla Vicentina , prima che fosse predisposto il suo tesseramento, ai sensi dell’art. 40, comma 11 bis delle NOIF, svolgendo, comunque, attività all’interno e nell’interesse della stessa Società; il Sig. Gianni BERTO - Presidente dell’ASD Altavilla Vicentina per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 7, comma 1, ed art. 16 dello Statuto Federale ed all’art. 40, comma 11 bis delle NOIF, per avere consentito al calciatore straniero, Manolea Claudiu Alin, di disputare, senza titolo n. 6 gare ufficiali con la sua squadra, perché ancora non tesserato per la Società da lui rappresentata, e consegnato all’arbitro n. 2 distinte di gara in cui dichiarava e sottoscriveva che i calciatori elencati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della Società, alla luce dell’art. 61, comma 5, delle NOIF, malgrado il calciatore Manolea Claudiu Alin non avesse titolo, come descritto nella parte motiva dell’unito atto di deferimento; il Sig. Mario GIANESELLO – Dirigente dell’ASD Altavilla Vicentina per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 7, comma 1, ed art. 16 dello Statuto Federale, per avere redatto, e consegnato all’arbitro n. 4 distinte di gara in cui dichiarava e sottoscriveva che i calciatori ivi elencati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della Società, alla luce dell’art. 61, comma 5 delle NOIF, malgrado il calciatore Manolea Claudiu Alin non avesse titolo, come descritto nella parte motiva dell’unito atto di deferimento; la Società ASD Altavilla Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. delle violazioni rispettivamente ascritte ai propri tesserati e soggetti di cui all’art. 1, comma 5 del C.G.S. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Vice Procuratore Federale, letta la nota dell’8/11/2008 con la quale il Presidente del Comitato Regionale Veneto LND-F.I.G.C., Signor Giovanni Guardini, segnalava alla Procura Federale che la Società ASD Altavilla Calcio aveva impiegato in posizione irregolare il calciatore Manolea Claudiu Alin, nato il 9/3/1982, in Romania, senza aver ottenuto il visto di esecutività dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. in n. 6 gare ufficiali, di cui due del Trofeo Regione Veneto e quattro del Campionato di 2^ Categoria Veneto, nella corrente stagione sportiva 2008/2009, nell’arco di tempo dal 7.9.2008 al 26.10.2008; considerato che il tesseramento degli stranieri, ai sensi dell’art. 40, comma 11 bis delle NOIF, lo determina l’Ufficio Tesseramento Centrale F.I.G.C. che, dopo le verifiche, comunica alla Società la decorrenza, e tenuto conto che tale presupposto è stato violato dalla Società ASD Altavilla Calcio e dal suo Presidente, Gianni Berto, per avere consentito al calciatore Manolea Claudiu Alin di disputare, irregolarmente n. 6 gare ufficiali, prima che il tesseramento dello stesso venisse autorizzato, in data successiva 07.11.2008; considerato che le distinte recano in calce la specifica dichiarazione del regolare tesseramento dei calciatori elencati, partecipanti alle gare sotto la responsabilità della Società, firmate dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra, ai sensi dell’art. 61, comma 5, delle NOIF; rilevato che delle n.6 distinte della squadra dell’ASD Altavilla Calcio, in cui è elencato in posizione irregolare il calciatore Manolea Claudiu Alin, n. 2 risultano firmate dal Presidente, Gianni Berto, in qualità di accompagnatore ufficiale della squadra e cioè quelle relative alle gare del Trofeo Regione Veneto : Arso-Altavilla del 5.10.2008; Altavilla-Roncà del 12.10.2008; Union Olmo Creazzo-Altavilla del 19.10.2008 ed Altavilla-Real Monteforte del 26.10.2008: rilevato che, a seguito di reclami, inoltrati nei termini, dalle Società F.C. Roncà e Real Monteforte, avversi la validità delle predette gare del 12.10.2008 e 26.10.2008 per la partecipazione del calciatore Manolea Claudiu Alin dell’Altavilla in irregolare posizione di tesseramento nei due incontri, il Giudice Sportivo del C.R. Veneto, effettuati i dovuti accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento F.I.G.C. e stabilito che il tesseramento, alle date della disputa delle predette due gare, non era stato ancora perfezionato, accoglieva i due ricorsi, sanzionava alla Società ASD Altavilla la punizione sportiva della perdita delle gare Altavilla – Roncà ed Altavilla-Real Monteforte con i risultati di 0-3 ed infliggeva alla stessa Società le rispettive ammende di € 55,00 e € 100,00, la seconda aggravata per recidiva, i cui provvedimenti venivano riportati sui rispettivi C.U. n. 28 del 29.10.2008 e n. 30 del 5.11.2008 del Comitato Regionale Veneto; considerato che il calciatore Manolea Claudiu Alin ha disputato regolarmente le predette sei gare ufficiali prima che fosse predisposto il suo tesseramento, svolgendo quindi attività all’interno e nell’interesse della Società ASD Altavilla Calcio, disattendendo l’osservanza delle norme statutarie e federali, ai sensi dell’art. 1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, rendendosi, pertanto responsabile della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine, sanciti dall’art. 1, comma 1 dello stesso C.G.S.; ritenuto che l’utilizzo nelle predette sei gare da parte della Società ASD Altavilla Calcio del calciatore Manolea Claudiu Alin, non avente titolo, abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine, ai sensi dell’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 7, comma 1 e art. 16 dello Statuto Federale, ascrivibile non solo al proprio Presidente Gianni Berto, per avere disatteso l’art. 40, comma 11 bis delle NOIF, ma allo stesso Presidente ed al Dirigente Mario Gianesello, per avere sottoscritto, nelle vesti di accompagnatori ufficiali della squadra, in violazione dell’art. 61, comma 5 delle NOIF, rispettivamente n. 2 e n. 4 distinte di gara; ritenuto inoltre, che, ai sensi dell’art. 46, comma 6 del C.G.S., essendo decorso il termine, di cui all’art. 46, comma 3 del C.G.S., la partecipazione alle predette sei gare del calciatore Manolea Claudiu Alin, non avente titolo, debba comportare provvedimenti disciplinari a carico della Società ASD Altavilla Calcio; ritenuto altresì che la stessa Società debba non solo rispondere a titolo di responsabilità diretta ma anche oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento tenuto dal proprio Presidente,, che la rappresentava, dal Dirigente Mario Gianesello e dal calciatore Manolea Claudiu Alin, quest’ultimo ai sensi dell’art. 1. comma 5 del C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna udienza. AI dibattimento del 3/3/2009 sono risultati presenti : il Sig. Gianni BERTO (Presidente) che si rappresenta in proprio e rappresenta la Società Altavilla Calcio, nonché munito di delega del calciatore Manolea Claudiu Alin e del Dirigente Gianesello Mario; il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Preliminarmente, le parti oggi presenti al dibattimento , fatta salva la posizione del calciatore Manolea Claudiu Alin, per il quale le parti si rimettono alla decisione della C.D.T., dichiarano di avvalersi dell'applicazione dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva e quindi di accettare le seguenti sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura Federale : a carico del Sig. Gianni BERTO (Altavilla - Presidente) : due mesi di inibizione a carico del Sig. Mario GIANESELLO (Altavilla Calcio - Dirigente) : un mese di inibizione a carico della Società A.S.D. Altavilla Calcio : 1 punto di penalizzazione nella classifica del Campionato di 2^ Categoria 2008/09. La Commissione Disciplinare Territoriale, visto l'art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo dispone l’applicazione delle sanzioni di cui sopra a far data dalla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale deI C.R. Veneto. La Commissione Disciplinare Territoriale,preso atto di quanto dispone l’art. 40, comma 11, punto 3, lettera a) delle N.O.I.F.; rilevato che l’autorizzazione al tesseramento risulta essere stata trasmessa alla Società Altavilla con documento in atti; rilevato altresì che la Società ha comunicato al calciatore Manolea la regolarità del suo tesseramento, prima di ricevere la prevista dichiarazione da parte dell’Ufficio Tesseramento Centrale e quindi di averlo tranquillizzato in proposito; considerato che il Manolea non può essere imputato di alcun maggior onere di diligenza rispetto al comportamento tenuto Delibera di ritenere esente il giocatore Manolea Claudiu Alin (Altavilla Calcio) da responsabilità in ordine ai fatti ascritti.
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