COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 11 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. RICORSO A.C. ARIES CASTAGNARO MENÀ Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 25/2/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Praga Fabio – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 11 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. RICORSO A.C. ARIES CASTAGNARO MENÀ Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 25/2/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Praga Fabio – Campionato di 3^ Categoria La Società A.C. Aries Castagnaro Menà ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata con il Comunicato n. 38 del 25/2/2009, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Praga Fabio : “espulso per somma di ammonizioni, usciva dal terreno di gioco solo su sollecitazione dei propri compagni di squadra”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società Aries Castagnaro Menà; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; ritenuto sussistere i presupposti per una riduzione della squalifica comminata in primo grado, reputando maggiormente adeguata ai fatti di cui trattasi la sanzione della squalifica per due giornate P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il ricorso proposto dall’A.C. Aries Castagnaro Menà; • di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Praga Fabio. La tassa reclamo non è stata versata.
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