COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 11 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. RICORSO A.C. GABETTI VALEGGIO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 40 del 28/2/2009 – Ammenda di € 500,00 a carico della Società – Campionato S.G.S. Giovanissimi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 11 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. RICORSO A.C. GABETTI VALEGGIO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 40 del 28/2/2009 – Ammenda di € 500,00 a carico della Società – Campionato S.G.S. Giovanissimi Provinciale La Società AC Gabetti Valeggio ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata con il Comunicato n. 40 del 28/2/2009, con la quale é stata assunta la sanzione dell’ammenda di € 500,00 : “per comportamento discriminatorio da parte dei propri sostenitori nei confronti di un calciatore avversario (art. 11,comma 3 CGS)”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società AC Gabetti Valeggio; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha confermato il referto arbitrale, precisando che le grida di contenuto discriminatorio provenivano effettivamente dal settore dei sostenitori della squadra locale; visto l’art. 11, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso proposto dall’AC Gabetti Valeggio; • di confermare la sanzione della ammenda € 500,00 a carico della Società; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it