F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CDN del 05.02.2009 (131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANO DONI (calciatore della Soc. Atalanta Bergamasca Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SpA (nota n. 3559/320pf08-09/SP/blp dell’8.1.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CDN del 05.02.2009 (131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANO DONI (calciatore della Soc. Atalanta Bergamasca Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SpA (nota n. 3559/320pf08-09/SP/blp dell’8.1.2009) Con provvedimento in data 8.1.2009 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Cristiano Doni (calciatore della Atalanta Bergamasca Calcio SpA), per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS, e la Atalanta Bergamasca Calcio SpA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS; All’inizio della riunione odierna, il deferito Cristiano Doni, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Cristiano Doni ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto degli articoli 23 e 24 CGS (“pena base ammenda di € 30.000,00 ridotta a € 20.000,00, ulteriormente ridotta a € 15.000,00 di ammenda”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) al Sig. Cristiano Doni. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” In ordine al deferimento dell’Atalanta Bergamasca Calcio SpA, la Commissione osserva che aveva tratto le mosse dal fatto che il calciatore Cristiano Doni, al termine della gara del Campionato di Calcio di Serie A, Chievo Verona-Atalanta del 19 ottobre 2008, aveva rivolto ai tifosi della squadra avversaria il gesto del “dito medio alzato”. Tale comportamento, che aveva avuto risalto sugli organi di informazione, oltre a risultare documentalmente provato dai filmati relativi alla gara, era stato ammesso dal calciatore Doni, il quale si era giustificato deducendo l’esistenza di pesanti insulti alla propria famiglia che gli erano stati rivolti da alcuni tifosi e che lo avevano indotto a reagire. In epoca successiva il calciatore si è scusato per il comportamento tenuto che sarebbe stato determinato da un momento di tensione e di forte stress agonistico. L’Atalanta Bergamasca Calcio SpA ha fatto pervenire a questa Commissione le deduzioni a difesa, con le quali ha chiesto il rigetto del deferimento, sul presupposto dell’inesistenza della responsabilità oggettiva. All’udienza di discussione del deferimento, la Procura federale, riaffermata la responsabilità oggettiva della suddetta Società, ha chiesto l’applicazione della sanzione dell’ammenda pari ad € 30.000,00. L’Atalanta Bergamasca Calcio SpA, a mezzo del proprio difensore, si è riportata ai propri scritti difensivi, insistendo nelle richieste ivi formulate. In questo contesto sussiste la responsabilità contestata alla Società, così come prevista dall’art. 4 comma 2 CGS. Sanzione equa, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 24 comma 2 CGS, risulta quella di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale infligge alla Soc. Atalanta Bergamasca Calcio SpA l’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00).
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