F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CDN del 05.02.2009 (86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA PETRACHI (Direttore sportivo della Soc. Pisa Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ PISA CALCIO SpA (nota n. 2703/639pf07-08/SP/blp del 20.11.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CDN del 05.02.2009 (86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA PETRACHI (Direttore sportivo della Soc. Pisa Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ PISA CALCIO SpA (nota n. 2703/639pf07-08/SP/blp del 20.11.2008) Il deferimento Con provvedimento del 20.11.2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Soc. Pisa, per violazione dell'art. 5 CGS, nonché la Soc. Pisa per violazione degli artt. 4, n. 2, e 5, n. 2, CGS, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale, innanzitutto, si eccepisce l’improcedibilità del deferimento e, in secondo luogo, si rileva che le dichiarazioni del Petrachi sarebbero di non particolare gravità. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 8.000,00 sia per il Petrachi sia per la Soc. Pisa. È comparso altresì il difensore della Soc. Pisa, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rilevato che le indagini si sono concluse tempestivamente, osserva che le dichiarazioni del Petrachi rilasciate a organi di informazione al termine della gara Grosseto-Pisa del 27.10.2007 sono censurabili, in quanto travalicano il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione della onorabilità di altri tesserati. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Petrachi, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza. Sanzioni eque, visto l’art. 5 n. 6 CGS, tenuto conto della portata delle espressioni e anche in considerazione del tempo trascorso dal momento della violazione, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammonizione sia a Gianluca Petrachi sia alla Soc. Pisa Calcio SpA.
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