F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CDN del 05.02.2009 (129) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MALATESTA (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Bojano) E DELLA SOCIETA’ ASD BOJANO (nota n. 3621/040pf08-09pf/AM/ma del 12.1.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CDN del 05.02.2009 (129) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MALATESTA (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Bojano) E DELLA SOCIETA’ ASD BOJANO (nota n. 3621/040pf08-09pf/AM/ma del 12.1.2009) Il deferimento Con provvedimento del 12.1.2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione • il Sig. Malatesta Antonio – all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Bojano - per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non aver provveduto entro i termini consentiti al pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con delibera prot 67/78 del 5.4.2008, comunicata alle parti con nota del 16.4.2008 e ricevuta dalla medesima società in data 22.4.2008; • la società ASD Bojano, ai sensi degli artt. 2, comma 4, CGS e 94 ter, comma 11, delle NOIF, a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Presidente. Nell’atto di deferimento veniva evidenziato che con delibera del Collegio Arbitrale presso la LND prot n. 67/78 del 5.4.2008 era stato ingiunto alla società deferita di provvedere al pagamento della somma €. 4.537,50 in favore dell’allenatore Pasquale Logarzo. Tale delibera era stata comunicata alla società deferita con nota del 16.04.2008, ricevuta il successivo 22.4.2008, ma la stessa società non aveva ottemperato al pagamento nei successivi 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, la società deferita faceva pervenire una memoria difensiva a mezzo della quale, dando atto di aver ricevuto la suddetta comunicazione in data 22.4.2008, deduceva che il pagamento della somma dovuta al Sig. Pasquale Logarzo era avvenuto in data 14.5.2008, mediante bonifico bancario, come da ricevuta allegata in atti. Di tale pagamento era altresì a conoscenza il Comitato Regionale Molise della FIGC, a cui la Società deferita aveva inoltrato comunicazione dell’avvenuto pagamento. Pertanto, essendo il suddetto pagamento intervenuto ben prima della scadenza del termine di 30 giorni previsto dall’art. 94 ter delle NOIF, la società deferita chiedeva il proscioglimento in ordine alla contestata violazione. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto il proscioglimento dei deferiti. I motivi della decisione. La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene non fondato il presente deferimento. Difatti, dalla documentazione in atti, risulta che la delibera del Collegio Arbitrale presso la LND prot n. 67/78 del 5.4.2008 – a mezzo della quale era stato ingiunto alla società deferita di provvedere al pagamento della somma €. 4.537,50 in favore dell’allenatore Pasquale Logarzo - era stata comunicata alla società deferita con nota del 16.4.2008, ricevuta il successivo 22.4.2008, come peraltro ammesso dalla medesima società nella propria memoria difensiva. Orbene, dalla documentazione depositata dalla società deferita, risulta che quest’ultima ha provveduto tempestivamente – e cioè entro il termine di 30 giorni previsto dall’art. 94 ter delle NOIF, termine decorrente dal ricevimento della comunicazione - al pagamento della somma ingiunta di €. 4.537,50 mediante bonifico bancario – sul conto corrente del Sig. Pasquale Logarzo – effettuato in data 14.5.2008 e ricevuto in data 16.5.2008, come risulta dalla ricevuta bancaria allegata alla memoria difensiva. Ne deriva che, allo stato degli atti, non sussistono le contestate violazioni e conseguentemente il deferimento deve essere rigettato. Il dispositivo. Per tali motivi, la Commissione proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it