F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CDN del 11.02.2009 (132) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CARA (Presidente della Soc. ASD Calcio a 5 2007) E DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO A 5 2007 (nota n. 3710/294pf08-09pf/AM/ma del 14.1.2009)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CDN del 11.02.2009
(132) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CARA (Presidente della Soc. ASD Calcio a 5 2007) E DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO A 5 2007 (nota n. 3710/294pf08-09pf/AM/ma del 14.1.2009)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Paolo Cara, quale Presidente della società ASD Calcio a 5 2007 e la Società ASD Calcio a 5 2007, contestando al primo la violazione degli artt. 1 comma 1 CGS e 94 ter comma 11 NOIF, alla seconda la responsabilità diretta ai sensi degli artt. 4 comma 1 CGS e 94 ter comma 11 NOIF per il fatto ascritto al proprio presidente. Era accaduto che la società ASD Calcio A 5 2007 non aveva ottemperato alla delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti afferente l’obbligo della deferita di corrispondere al suo allenatore Nicola Barbieri entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione della decisione la somma di € 13.098,00, di cui € 7.000,00 per premio di tesseramento stagione sportiva 2006/2007, € 6.000,00 per rimborso spese, € 98,00 per interessi, I deferiti non hanno fatto pervenire memoria difensiva, né sono comparsi per essere sentiti all’udienza di discussione del deferimento. In tale udienza la Procura federale ha chiesto l’inibizione di mesi sei per il Presidente Paolo Cara, l’ammenda di € 1.000,00 e un punto di penalizzazione in classifica per la società ASD Calcio a 5 2007, da scontarsi in questo campionato. Il deferimento è fondato. Infatti, accertato che la decisione del Collegio Arbitrale era stata ritualmente comunicata alla Società nonché al Barbieri, appare certa e comunque non contestata dai deferiti la circostanza del mancato pagamento dell’importo dovuto, con conseguente sussistenza delle violazioni ascritte ai deferiti. Vanno applicate le sanzioni previste dall’art. 8 commi 9 e 10 CGS. P.Q.M. infligge al sig. Paolo Cara quale Presidente della società ASD Calcio a 5 2007 l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società ASD Calcio a 5 2007 la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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