F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CDN del 12.02.2009 (121) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA FIGC A CARICO DI: ETTORE SETTEN (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Soc. Treviso FBC 1993 Srl, attualmente Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. Treviso FBC 1993 Srl) E DELLA SOCIETA’ TREVISO FBC 1993 Srl (nota n. 11.1106/245pf/07-08/GA del 29.12.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CDN del 12.02.2009 (121) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA FIGC A CARICO DI: ETTORE SETTEN (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Soc. Treviso FBC 1993 Srl, attualmente Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. Treviso FBC 1993 Srl) E DELLA SOCIETA’ TREVISO FBC 1993 Srl (nota n. 11.1106/245pf/07-08/GA del 29.12.2008) la Commissione disciplinare nazionale; letto il deferimento del Presidente Federale; esaminati gli atti, udite le eccezioni e le conclusioni di cui alla discussione del difensore degli incolpati, osserva quanto segue. La preliminare eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa non merita accoglimento giacchè con essa si denuncia il mancato rispetto del termine di cui all’art. 27 comma 8 del CGS vigente all’epoca dei fatti (trasfuso nell’art. 32 comma 11 dell’attuale Codice). Tale norma però disciplina i procedimenti che sfociano in atti di deferimento emessi dalla Procura federale ma non quelli inerenti i deferimenti del Presidente Federale, per i quali non esiste norma similare e in relazione ai quali il citato art. 27 del CGS (ora art. 32) non può essere applicato per mera analogia. Nel merito va rilevato che i documenti presenti nel fascicolo del procedimento, ivi compresi i verbali delle dichiarazioni rese dalle persone ascoltate nel corso delle indagini dal collaboratore della Procura federale, dimostrano in maniera incontestabile l’illecito di cui si è reso responsabile il sodalizio deferito, che ha tesserato ed impiegato il calciatore Ribaudo Dario negli allenamenti e nell’ambito di una manifestazione agonistica internazionale senza averlo preventivamente sottoposto alle visite mediche previste dalle norme federali. Nessun valore scriminante può assegnarsi alle giustificazioni addotte dai deferiti, che hanno dichiarato di aver fatto sottoporre il calciatore ai rituali accertamenti clinici non appena ottenuta la disponibilità ad effettuare l’adempimento da una delle strutture competenti appositamente interpellate. Precisavano inoltre che i genitori del Ribaudo, minorenne, avevano presentato una certificazione medica di idoneità allo svolgimento da parte del figlio dell’attività agonistica e che, presenti agli allenamenti, non avevano avuto alcunché da obiettare all’impiego del ragazzo. A prescindere dalle circostanze che il certificato medico sopra richiamato aveva validità annuale e che al momento della sua presentazione tale periodo era decorso, e poi che non spettava ai genitori opporsi all’utilizzo del ragazzo in presenza delle determinazioni della Società, va rilevato che quest’ultima aveva comunque l’obbligo di accertarsi delle condizioni sanitarie del calciatore prima di tesserarlo e soprattutto di fargli svolgere l’attività agonistica negli allenamenti e addirittura in un torneo internazionale. Da evidenziare poi che i risultati delle visite mediche fatte finalmente effettuare dalla Società, dalle quali è emersa la inidoneità all’attività agonistica del calciatore Dario Ribaudo, dimostrano come il negligente e superficiale comportamento della Società abbia sottoposto il ragazzo al rischio di gravissime conseguenze. II fatto in questione deve essere addebitato al sig. Setten, all’epoca Presidente della Soc. Treviso, che ha omesso di esercitare il benché minimo controllo sulla vicenda. P. Q. M. Accoglie il deferimento ed infligge al sig. Setten Ettore la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione a far data dalla scadenza della inibizione inflittagli con CU n 18 del 18.9.2008, ed alla Società Treviso FBC 1993 Srl quella dell’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00).
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