F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61/CDN del 18.02.2009 (93) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Campania – C.U. n. 45 del 27.11.2008). (94) – APPELLO DEL CALCIATORE GIOVANNI FIORILLO (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. ASD Sei Casali) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Campania – C.U. n. 45 del 27.11.2008). (95) – APPELLO DEL SIG. CARMINE PAGANO (già Presidente della Soc. ASD Battipagliese) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Campania – C.U. n. 45 del 27.11.2008).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61/CDN del 18.02.2009 (93) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Campania - C.U. n. 45 del 27.11.2008). (94) – APPELLO DEL CALCIATORE GIOVANNI FIORILLO (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. ASD Sei Casali) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Campania - C.U. n. 45 del 27.11.2008). (95) – APPELLO DEL SIG. CARMINE PAGANO (già Presidente della Soc. ASD Battipagliese) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Campania - C.U. n. 45 del 27.11.2008). Con rispettivi atti dei 27.12.2008 e 19.1.2009, il Sig. Giovanni Fiorillo, la Soc. ASD Battipagliese ed il Sig. Carmine Pagano hanno impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Campania, con C.U. n. 45 del 27.11.2008, riconoscendo la Società oggettivamente e presuntivamente responsabile per i fatti ascritti al Sig. Pagano ed al Sig. Fiorillo, ha comminato alla prima la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, al secondo l’inibizione per anni 3 (tre) ed al terzo la squalifica di anni 5 (cinque) con proposta di preclusione. Alla riunione del 12.2.2009, i reclamanti hanno insistito per la riforma della decisione di primo grado e quindi per il proscioglimento mentre la Procura federale per il rigetto delle impugnazioni, previa declaratoria di inammissibilità delle stesse per l’omesso rispetto dei termini, abbreviati, previsti dal CU. 89/A del 24.4.2008. Sebbene l’eccezione sia infondata per la natura ordinaria del procedimento di che trattasi, che determina la inapplicabilità della disposizione speciale sull’abbreviazione dei termini richiamata dalla Procura Federale, questa Commissione deve comunque dichiarare inammissibili i reclami dai Sigg.ri Fiorillo e della ASD Battipagliese perché tardivi ai sensi delle norme generali (art. 37 comma 1 del CGS). Dagli atti risulta difatti che gli stessi, a seguito di preannuncio, hanno ricevuto, copia degli atti in data 17.12.2008, come emerge dall’attestazione rilasciata dal corriere che si è occupato della consegna, ed hanno proposto le impugnazioni in data 27.12.2008, sebbene il termine spirasse il 24.12.2008. Risulta invece tempestivo il reclamo del Sig. Pagano. Al fine di una migliore comprensione dei motivi di appello e delle eccezioni sollevate è opportuno ripercorrere, brevemente, gli eventi che hanno portato al deferimento. La vicenda trae origine dalla denuncia con la quale i soggetti poi deferiti sono stati accusati dell’illecito sportivo consistito nel tentativo di alterare la competizione sportiva tra la stessa Battipagliese e la Real Ebolitana, attraverso l’offerta di denaro, asseritamene effettuata dal Sig. Pagano, Presidente di fatto della prima, per il tramite del Sig. Fiorillo, al Sig. Santaniello ed al Sig. Taglianetti, attaccante di spicco ed allenatore della seconda. In data 5.5.2008, il Sig. Santaniello è stato contattato telefonicamente dal Sig. Giovanni Fiorillo, suo conoscente, il quale gli ha proposto di “fare la partita” che si sarebbe giocata con la Real Ebolitana il successivo 11 maggio. Il tenore di per sé inequivoco della telefonata è stato confermato dal contegno tenuto dal Fiorillo il quale, alla reazione indignata dell’interlocutore, si è profuso in scuse che manifestava di voler effettuare di persona e per tale motivo gli proponeva un incontro. Il Santaniello, che non dava immediatamente seguito all’invito, terminata la comunicazione, ha tentato di contattare il proprio presidente, Sig. Bonaventura, e, non riuscendovi, il suo allenatore, Sig. Taglianetti, il quale lo convinceva a far credere al Fiorillo di volere aderire all’accordo al fine di svelare l’illecito. Pertanto veniva organizzato un incontro al quale il Fiorillo si recava, ignorando la presenza del Taglianetti al quale però, superata l’iniziale sorpresa, era costretto a confessare di agire per conto del Sig. Pagano che offriva denaro affinché gli avversari profondessero minore impegno nella gara che si sarebbe giocata di lì a qualche giorno, valevole per la permanenza nel campionato di appartenenza. Il Fiorillo, quindi, su indicazione del Taglianetti, si prestava a far credere al proprio mandante il raggiungimento dell’accordo illecito, avvalorando la simulazione con la necessità di dover compensare sia il Santaniello sia il Taglianetti con la corresponsione di € 10.000,00 al calciatore, prima della partita, e di € 20.000,00 al secondo all’ottenimento del risultato favorevole. Il Fiorillo riportava la controproposta al Sig. Pagano il quale, ritenendola esosa, chiedeva una riduzione delle pretese, dicendosi disponibile ad offrire € 10.000,00 ciascuno oltre ad una vacanza all’allenatore. Quindi il Taglianetti ed il Santaniello, a conclusione della vicenda, invitavano il Fiorillo a far sapere al Pagano di aver accettato, ma quando gli suggerivano di registrare il colloquio lo stesso opponeva un netto rifiuto. La ricostruzione è stata necessaria al fine di far comprendere l’iter seguito dalla Commissione Disciplinare Territoriale per l’affermazione di responsabilità dei deferiti sulla sola base delle dichiarazioni rese dal Fiorillo, anche alla luce delle “ritrattazioni” e degli aggiustamenti effettuati dallo stesso al termine del giudizio di primo grado. A sostegno dell’appello, il Pagano ha preliminarmente invocato la propria carenza di legittimazione passiva, non rivestendo la qualità di tesserato FIGC per essersi dimesso dalla carica di Presidente della Società sin dal gennaio 2008, nonché la infondatezza del deferimento nel merito, non potendosi ritenere provata la responsabilità dello stesso sulla base delle dichiarazioni del Fiorillo (per lo meno quelle iniziali), del Taglianetti e del Santaniello ed anzi dovendosi ritenere quale unica prova esistente, peraltro a discarico, la ritrattazione effettuata proprio dal Fiorillo che avrebbe “confessato” di essere stato oggetto di pesantissime minacce per danneggiare il Pagano. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. In relazione al primo motivo si osserva quanto segue. Le dimissioni dallo stesso presentate, di per sé, non sono indicative della perdita, anche di fatto, dello status, tanto che l’introduzione della relativa norma nell’ultima novella del CGS trova il suo presupposto nella necessità di porre un limite espresso al controllo delle Società, anche professionistiche, da parte di soggetti formalmente estranei all’ordinamento federale. La Commissione di prime cure, con ragionamento esente da critiche, ha ritenuto provata la qualità di fatto rivestita dal Pagano, non solo per la sua costante presenza durante gli allenamenti della ASD Battipagliese ma anche per l’ostentata familiarità nei rapporti con i giocatori, spintasi sino a raggiungere la squadra negli spogliatoi a seguito di una partita vinta. Tali comportamenti, già di per sé incompatibili con la posizione di chi invoca la propria estraneità al contesto societario (si rammenta che il Pagano ha giustificato le dimissioni lamentando l’incompatibilità tra la carica di consigliere comunale, assunta nel maggio 2007, e quella di Presidente, mantenuta sino al gennaio 2008 – rif. verbale 20.10.2008), uniti alla testimonianza resa dal Sig. Ceravolo, Commissario di Campo, avente ad oggetto la circostanza che, in occasione della gara tra l’ASD Battipagliese ed il Palazzolo, giocata a porte chiuse, il Pagano si presentava come “Presidente”, ne connotano la posizione di spicco in ambito societario. Basti considerare che l’addetto stampa della società (Sig. Fabiano Sole), con un comunicato del 18.1.2008 nel contesto del quale è presente un virgolettato, rassicurava sulla permanenza del deferito negli ambiti societari e lo indicava come “patron”. Non solo. Se – come prospettato – il Pagano fosse stato un quisque de populo, ovviamente dal punto di vista sportivo oltre che nella vicenda che ci occupa, risultano incomprensibili i motivi che hanno spinto un manipolo armato a minacciare il Fiorillo di accusarlo, a meno che, come si ritiene, la “vittima” della macchinazione non fosse una figura apicale della compagine sportiva. Si ritiene pertanto che proprio quella che nell’ottica difensiva doveva essere la via di fuga del Pagano è uno degli elementi che corroborano l’accusa. Per quanto riguarda, invece, le doglianze in merito alla insussistenza probatoria sulla quale si sarebbe fondata la pronuncia impugnata, si osserva quanto segue. Il reclamante denuncia la inattendibilità delle dichiarazioni a carico rese dai Sigg.ri Fiorillo, Santaniello e Taglianetti, ritenendo rilevanti, unicamente, quelle a discarico effettuate dal primo al termine del dibattimento. Al riguardo è opportuno valutare una serie di elementi che da un lato rendono credibili le accuse dei primi tre quanto indotta ed artefatta la ritrattazione del Fiorillo. Un primo elemento, in ordine cronologico, è costituito dal contatto che il Fiorillo ha instaurato con il Santaniello. Questi, attaccante di elevato spessore tecnico in forza alla Real Ebolitana, era il soggetto idoneo a ritenere raggiunto il “segmento conclusivo” nell’elaborazione giurisprudenziale degli organi di giustizia sportiva, ed è idoneo a configurare l’illecito contestato dalla Procura Federale, essendo l’offerta atto idoneo diretto in modo non equivoco a raggiungere il risultato della combine. La stessa, peraltro, presentava caratteristiche di serietà sia per la provenienza, ancorché mediata, sia per l’entità della stessa sia per l’utilità del risultato che il proponente intendeva raggiungere. Un secondo elemento è costituito dalla motivazione sottesa ai numerosi incontri tra il Fiorillo ed il Pagano, consistente nella riferita vendita di un paio di scarpe. Ora, è bene rilevare, così introducendo il terzo elemento, che la frase pronunciata senza preamboli dal mediatore (“Presidente sono Giovanni…quella situazione è tutto a posto. Quando vogliamo vederci?”), quindi di per sé non indicativa di nulla, avrebbe dovuto determinare una reazione di “smarrimento” nel Pagano e non un contegno che tradiva, evidentemente, l’attesa e la conoscenza del contenuto della stessa. È bene ricordare che il reclamante, riconosciuto l’interlocutore che gli comunicava che l’affare era andato in porto, lo invitava personalmente presso il proprio studio. Risulta poco credibile che una trattativa per un paio di scarpe (così come riferito in sede di ritrattazione dal Fiorillo nel corso della riunione del 20.10.2008), oltre ad avvenire a domicilio, fosse così laboriosa e giustificasse frasi crittografiche, considerando, poi, che se il Pagano avesse ricevuto una chiamata che non significava alcunché – tantomeno la vendita di un paio di scarpe – avrebbe dovuto manifestare sorpresa ed incomprensione, mentre la mancanza di reazione è sintomatica che la stesse attendendo e che conoscesse il significato sotteso. Il quarto elemento è costituito dalla ritrattazione e dalla giustificazione addotta dal Fiorillo. Lo stesso, alla fine del dibattimento, confessa di essersi inventato tutto perché pesantemente minacciato da loschi figuri armati che lo facevano temere per la incolumità propria e della famiglia, situazione, questa, che lo avrebbe indotto a chiedere, a mezzo fax, di essere ascoltato dalla Procura Federale in fase di indagini. Tali minacce sarebbero state perpetrate anche alla presenza del collaboratore della Procura in sede di interrogatorio ed infine denunciata con la presentazione di una querela alla Procura della Repubblica. Si rileva che, innanzitutto, la ritrattazione non solo è poco credibile ma è sintomatica della preordinata costituzione di prove a discarico del Pagano che, se fosse stato estraneo ai fatti e soprattutto all’ordinamento federale, non ne avrebbe avuto bisogno. Tra l’altro, non solo non vi è prova del fax – il cui contenuto è del tutto irrilevante – con il quale il Fiorillo avrebbe stimolato ulteriore attività investigativa da parte della Procura ma non risulta che il collaboratore della stessa abbia percepito alcuna situazione critica in sede di interrogatorio (cfr, dichiarazioni Fiorillo a verbale 20.10.2008: “nel corso dell’audizione continuamente tali soggetti entravano urlando al mio indirizzo: “Dici la verità””). Infine, la querela presentata ha un contenuto estremamente edulcorato ed è priva di qualsiasi riferimento a minacce particolari – avendo descritto solo il ricevimento di telefonate mute e l’asserito danneggiamento dei copertoni della propria autovettura – ma soprattutto alla partita interessata, non comprendendosi quale collegamento si possa instaurare con la stessa. Perdipiù, se vero il timore di ritorsioni da parte del gruppo di sinistri personaggi (ai quali il Fiorillo, in uno slancio di coraggio, avrebbe opposto, in maniera molto poco credibile, un netto rifiuto alla specifica richiesta di registrare il contenuto del colloquio con il Pagano, cfr. verbale 20.10.2008), risulta estremamente improvvido, se non addirittura controproducente, fare rivelazioni di tale portata nel limitato ambito sportivo. Tra l’altro, il Fiorillo nella denuncia asserisce di essersi allontanato da casa e di aver tenuto il telefono spento proprio nei giorni nei quali ha invece parlato con i soggetti coinvolti nella vicenda, ai quali avrebbe addirittura tentato di vendere delle scarpe. Infine, le testimonianze dei Sigg.ri Santaniello e Taglianetti possono essere ritenute credibili per la loro perfetta sovrapponibilità ed aderenza alle risultanze istruttorie, essendo solo apparente il denunciato interesse degli stessi a precostituirsi una “ciambella di salvataggio” nel caso di risultato sfavorevole nella sfida che vedeva la Real Ebolitana contrapposta alla ASD Battipagliese. Due dati su tutti tolgono qualsiasi dubbio in merito al tenore delle dichiarazioni rese dagli stessi e, soprattutto, all’impegno profuso nella gara: l’essere andata la prima sempre in vantaggio e l’essere stato il Santaniello autore di due segnature. Sta di fatto che la ritrattazione da parte del Fiorillo non inficia comunque il contenuto delle originarie dichiarazioni, che si concatenano perfettamente con il materiale probatorio raccolto, tanto più che quanto successivamente riferito risulta in alcuni punti contraddittorio laddove lo stesso sostiene di aver contattato il Santaniello per vendergli un paio di scarpe, per il quale si erano dati addirittura appuntamento sull’autostrada, salvo poi specificare che lo stesso, riferendo della proposta ricevuta, aveva mal compreso il tenore della telefonata (verbale 20.10.2008). A parte la circostanza della vendita di calzature addotta a giustificazione di ogni contatto con i soggetti coinvolti, non si comprende come il Santaniello potesse parlare di fatti che, a quanto riferito dal Fiorillo, non erano stati argomento della telefonata. Ed ecco allora che in questa sede convergono una serie di elementi univoci e credibili tali da rendere il quadro probatorio idoneo a sostenere le ragioni dell’accusa, sia dal punto di vista della gravità degli accadimenti e della loro interpretazione giuridica sia della loro riconducibilità al Pagano, essendo del tutto condivisibile la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale, anche in merito alla congruità delle sanzioni inflitte. P.Q.M. Dichiara inammissibili i reclami proposti dal Sig. Giovanni Fiorillo e dalla Soc. ASD Battipagliese e rigetta il reclamo proposto dal Sig. Carmine Pagano. Dispone incamerarsi le relative tasse versate.
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