F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62/CDN del 18.02.2009 (120) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Presidente della Soc. Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl (nota n. 3350/134pf07-08/MS7dl del 18.12.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62/CDN del 18.02.2009
(120) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Presidente della Soc. Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl (nota n. 3350/134pf07-08/MS7dl del 18.12.2008)
Con provvedimento del 18 dicembre 2008, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte, così come individuate nell'atto di deferimento, il Sig. Ferruccio Capone, Presidente della Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl, nonché la medesima Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl. In particolare, emerge dall'atto di deferimento che la predetta società ha omesso di depositare, entro il termine perentoriamente previsto (12.7.2007) per la presentazione delle domande di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, s.s. 2007/08, la regolare fideiussione bancaria, per l'importo di € 31.000,00, necessaria ai fini del perfezionamento dell'iter amministrativo, come stabilito dal C.U. Comitato Interregionale FIGC-LND n. 198 del 5.6.2008. Inoltre, emerge che la medesima Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl non ha provveduto allo specifico adempimento nemmeno entro la successiva data del 31.1.2008, come espressamente richiesto e sollecitato dal Comitato Interregionale con propria lettera del 24.1.2008.Nei termini assegnati, il Sig. Capone, in proprio, nonché la società sportiva deferita, in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, hanno fatto pervenire una memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito dichiararsi la responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: trenta giorni di inibizione a carico del Sig. Ferruccio Capone; ammenda di € 2.000,00 a carico della Soc. Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl. E’ altresì presente il difensore dei deferiti che si riporta integralmente alle memorie difensive in atti. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva che il deferimento è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Infatti, la norma che si assume violata stabilisce chiaramente che “le domande di iscrizione dovranno essere depositate, presso al sede del Comitato Interregionale, entro il termine perentorio di giovedì 12 luglio 2007, ore 12. Tali domande, per tutte le società aventi diritto, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: ... omissis... d) fidejussione esclusivamente bancaria di € 31.000,00, secondo il modello predisposto dal Comitato Interregionale e trasmesso alle stesse società”. Nel caso di specie è pacifico che la società sportiva deferita non ha agito in conformità della previsione contenuta nella richiamata disposizione normativa, non solo in considerazione dell'omesso deposito della garanzia fideiussoria entro il termine perentoriamente assegnato, ma anche tenuto conto che, a distanza di oltre 6 mesi, nonostante fosse stato previsto un ulteriore termine perentorio di adempimento (31/01/2008), la Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl non ha oltremodo provveduto al riguardo. Né a manlevare i soggetti deferiti in ordine agli addebiti rispettivamente ascritti, risultano idonee le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni prodotte in giudizio, essenzialmente volte a sostenere il regolare adempimento sulla base di un'asserita equipollenza tra il pagamento dell'importo di € 31.000,00, effettuato a mezzo di assegno circolare, e deposito di fideiussione bancaria per il medesimo importo. Rilievo dirimente a giudizio di questa Commissione assume l’evidente inettitudine strutturale del predetto pagamento ad accreditare effetti conformi alle condizioni prescritte dalla disciplina di settore e, dunque, opponibili come rituale adempimento degli obblighi imposti dalla normativa federale. Ciò che la normativa in questione richiedeva non era tanto l'adempimento tout court (pagamento a mezzo assegno circolare), ma la garanzia dell'adempimento, al fine di favorire la regolarizzazione della posizione amministrativa del sodalizio deferito. Si fa rilevare, infatti, come l’assegno circolare non potrebbe assolutamente essere equiparato alla garanzia fideiussoria. Essa presuppone, di per sé, l’esistenza di un preliminare giudizio di affidabilità da parte dell’Istituto bancario, giudizio di affidabilità che va oltre la mera salvaguardia da danni per inadempimento e rappresenta una garanzia a priori per un ordinato e corretto svolgimento del Campionato di riferimento. L’assegno (in generale), viceversa, altro non è che un titolo di credito e, come nel caso dell’assegno circolare, può costituire un mezzo di pagamento, ma non può assumere funzione di garanzia, vietata dagli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1735/1933. Per affermare la diversa natura e disciplina giuridica tra i due istituti, sia sufficiente osservare come gli assegni circolari offerti in garanzia possono essere oggetto di sequestro o pignoramento da parte di terzi, mentre, al contrario, tale evenienza non è riscontrabile relativamente alle fidejussioni bancarie. Parimenti diversi, in via ulteriore, sono gli effetti in tema di revocatoria fallimentare, laddove il pagamento effettuato con denaro proprio dal terzo fideiussore, in adempimento della propria obbligazione nascente dal rapporto di garanzia instaurato direttamente con il creditore, non è revocabile, mentre diversa sarebbe la sorte degli assegni e delle somme depositate eventualmente in garanzia, in caso di fallimento del debitore garantito. La garanzia prescritta, dunque, non poteva essere che quella tassativamente richiesta, non potendosi ammettere mezzi equipollenti Ove, infatti, le Istituzioni federali preposte, in altri casi, abbiano inteso autorizzare il ricorso a strumenti di garanzia diversi dalla fidejussione bancaria, lo hanno espressamente previsto. Si fa osservare, inoltre, per mera completezza espositiva, come, “in termini giuridici, l'iscrizione al campionato sportivo è un'ammissione in senso tecnico al cui procedimento devono, perciò, applicarsi, i principi generali in materia di ammissioni, per cui: a) ogni soggetto deve rispettare, strettamente, le norme che disciplinano il procedimento, ovvero impugnarle; sotto il profilo procedimentale, una volta che la disciplina dell'iscrizione abbia preveduto il rilascio (rectius, il deposito) di una fidejussione bancaria (a garanzia e secondo il modello predisposto dal Comitato Interregionale, nel caso di specie), per poter considerare valido l'adempimento deve essere prestata la garanzia richiesta e non altro; pertanto, del tutto correttamente è stata giudicata non valida la prestazione, in luogo della prescritta fidejussione, di un pagamento effettuato con bonifico bancario ...omissis...” (C.d.S., sez. VI, sent. n. 6083 del 12.10.2006). In realtà, nonostante gli asseriti impegni professionali, il Sig. Capone, a far data dal 12.7.2007, e sino a tutto il 31.1.2008, ben avrebbe potuto provvedere, secondo le modalità prescritte, nell'interesse del sodalizio rappresentato; e ciò, anche in ragione del fatto che la disposizione normativa violata, al pari di altre del medesimo genere, é finalizzata alla tutela e al perseguimento di interessi collettivi presenti nel mondo sportivo, ovvero all'ordinato svolgimento delle attività sportive o la solidità economico-finanziaria dei clubs, necessaria per un regolare svolgimento delle competizioni. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge la sanzione della inibizione per giorni 10 (dieci) al Sig. Ferruccio Capone e l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) alla Soc. Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl.
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