F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CDN del 05.03.2009 (147) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CARUSO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Campobello) E DELLA SOCIETA’ ASD CAMPOBELLO (nota n. 4262/1406pf07-08/MS/en del 4.2.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CDN del 05.03.2009 (147) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CARUSO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Campobello) E DELLA SOCIETA’ ASD CAMPOBELLO (nota n. 4262/1406pf07-08/MS/en del 4.2.2009) La Procura Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Giuseppe Caruso all’epoca dei fatti presidente della società ASD Campobello e la società ASD Campobello, contestando al primo la violazione degli artt. 1 comma 1 ed 8 comma 9 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF, alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, stante il mancato pagamento di somme di denaro dovute al calciatore Danilo Ulma. Era accaduto che la Commissione Accordi Economici, in accoglimento del reclamo del calciatore, aveva condannato la società ASD Campobello a corrispondere al reclamante l’importo di € 1.500,00 e che la società medesima non aveva eseguito tale decisione nel termine di giorni trenta dal ricevimento della stessa, che le era pervenuta il 1° marzo 2008. La società deferita, a mezzo di memoria scritta, asserisce di aver corrisposto al calciatore quanto gli era dovuto e di aver inviato al Comitato Interregionale la quietanza liberatoria sottoscritta dal calciatore medesimo. Ha depositato la quietanza datata 20 marzo 2008, nonché la lettera raccomandata al Comitato Interregionale spedita il 19 settembre 2008, chiedendo il rigetto del deferimento, ovvero, in subordine, l’applicazione di non meglio precisate sanzioni, comunque di lieve entità. All’udienza odierna la Procura Federale ha chiesto sanzionarsi il sig. Giuseppe Caruso con l’inibizione di mesi sei e la Società Campobello con la penalizzazione di un punto in classifica. Nessuno è comparso per le parti deferite. Il deferimento è fondato e dev’essere accolto. Nel mentre la quietanza liberatoria firmata dal calciatore non reca l’importo del percepito ed è sfornita di data certa, risultando così priva di efficacia probatoria, appare non contestabile la circostanza che la società ASD Campobello aveva dedotto l’adempimento dell’obbligo ben oltre il termine posto dall’art. 94 ter n. 11 NOIF, essendo quella del 19 settembre 2008 afferente il timbro postale di spedizione della lettera raccomandata della società al Comitato Interregionale l’unica data certa presente nell’incarto. La società deferita, avendo ricevuto la decisione della Commissione Vertenze Economiche unitamente all’invito ad adempiere da parte del Comitato Interregionale il 1° marzo 2008, avrebbe dovuto provare di aver provveduto al pagamento nei trenta giorni successivi, prova questa che, di tutta evidenza, non è stata offerta.P.Q.M. visto l’art. 8 commi 9 e 10 CGS, commina al sig. Giuseppe Caruso all’epoca dei fatti presidente della Società ASD Campobello l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società ASD Campobello la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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